Decreto ministeriale - 4/08/2015 - n. 88267 art. 2 - Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento)

Aurelio Parente

Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento)

 

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, con riguardo alle seguenti operazioni:

a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T.;

b) notificazioni e comunicazioni;

c) costituzione in giudizio;

d) formazione e consultazione del fascicolo informatico;

e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;

f) pagamento del contributo unificato tributario.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Inquadramento

Scopo dell'articolo 2 è delimitare o, meglio chiarire, per quali specifiche attività del Processo Tributario Telematico, regolate dal d.m. n. 163/2013, il decreto cui esso appartiene vada a stabilire le modalità tecnico-operative di attuazione, preoccupandosi nel secondo comma di chiarire che le stesse troveranno applicazione solo nei processi attivati con modalità telematiche, indifferentemente instaurati presso Corti di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado.

Il titolo dell'articolo specifica, inoltre, che trattasi esattamente di quelle attività già individuate e delimitate, ai fini della definizione delle regole tecnico-operative, dall'art. 3, comma 3, del d.m. n. 163/2013, anche se, occorre precisare, limitatamente a quanto posto in essere dalle parti processuali, mentre il decreto non si occupa delle analoghe regole da definire per la gestione telematica dei provvedimenti adottati dal giudice tributario, per l'assegnazione dei ricorsi e per la archiviazione e conservazione dei documenti informatici.

Natura giuridica e ratio legis

L'articolo in commento si articola in due commi, in cui viene trattato l'ambito applicativo del Decreto Direttoriale 4 agosto 2015.

Come avviene per la maggior parte degli articoli del Decreto Direttoriale, viene fissato un rinvio al d.m. n. 163/2013 (Regolamento PTT) ed in particolare, si opera il richiamo espresso dell'art. 3 comma 3 del medesimo.

Il tenore della norma assume una natura eminentemente imperativa inquadrando in maniera netta che le regole tecnico-operative dettate nel Decreto debbano essere applicate per alcune operazioni preliminari (comma 1) e per i processi in corso dinanzi a CTP e CTR (comma 2).

La ratio della norma è quella di circoscrivere e chiarire quale sia l'ambito di applicazione delle norme contenute nel Decreto stesso; la formulazione della norma risulta asimmetrica: la parte relativa alle operazioni preliminari opera un'elencazione succinta ma esaustiva, mentre la seconda norma svolge una funzione di coordinamento ed amplia quanto precedentemente riferito ai processi instaurati e pendenti in CTP e CTR.

Delimitazione dell'ambito di applicazione del S.I.Gi.T. su cui interviene la disciplina del decreto

Come detto, l'articolo 2, pur riferendosi a quanto stabilito dall'art, 3, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, non si occupa degli aspetti tecnico-operativi connessi alla gestione telematica della redazione delle sentenze, decreti ed ordinanze da parte del giudice tributario, dell'assegnazione dei ricorsi e della archiviazione e conservazione dei documenti informatici, per i quali, evidentemente, dovrà provvedersi con separati decreti.

Anche le attività trattate del decreto 163/2013 non vengono individuate con le medesime definizioni contenute nel citato articolo 3, comma 3, di questi, ma risultano o sintetizzate o meglio specificate dalle seguenti:

a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T.;

b) notificazioni e comunicazioni;

c) costituzione in giudizio;

d) formazione e consultazione del fascicolo informatico;

e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;

f) pagamento del contributo unificato tributario.

In effetti il loro insieme abbraccia tutte quelle attività occorrenti alle parti processuali o agli uffici di segreteria Corti di Giustizia Tributaria per accedere ed utilizzare il S.I.Gi.T., per comunicare o notificare atti e documenti alle parti costituite, per depositare gli atti e documenti processuali e per formare e consultare il fascicolo informatico d'ufficio, secondo lo scopo affidato al decreto in esame di assicurare, oltre al rispetto delle norme processuali, anche quello delle regole di carattere tecnologico degli apparati informatici utilizzati per la formazione, veicolazione e conservazione dei documenti in formato digitale, applicando, ove previsto o necessario le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Difatti, solo dopo l'adozione del presente decreto il Processo Tributario Telematico è entrato in piena operatività nelle singole Regioni di competenza delle varie Corti di Giustizia Tributaria nell'arco temporale da dicembre 2015 a luglio 2017.

È interessante notare che con il secondo comma l'articolo 2 si preoccupa, se ce ne fosse bisogno, di specificare che le disposizioni del primo comma troveranno applicazione solo nei processi attivati con modalità telematiche, ma indifferentemente instaurati presso Corti di Giustizia Tributaria , intendendo ribadire che il Processo Tributario Telematico trova immediata attuazione senza alcuna distinzione del grado di giudizio presso cui venga attivato.

Bibliografia

Chindemi-Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di) Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013.

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