Decreto ministeriale - 4/08/2015 - n. 88267 art. 3 - Portale della Giustizia Tributaria

Aurelio Parente

Portale della Giustizia Tributaria

 

1. Il Portale della Giustizia Tributaria e' accessibile all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it ed e' composto da una «area pubblica» e da una «area riservata».

2. Ai fini del processo tributario l'area pubblica contiene le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero; in essa sono disponibili:

a) le informazioni generali sui servizi disponibili;

b) il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;

c) il manuale operativo, con l'indicazione delle istruzioni per l'uso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario.

3. L'area riservata contiene le pagine web e i servizi disponibili del S.I.Gi.T, accessibili previa registrazione informatica dei soggetti ai sensi dell'art. 4 secondo il relativo profilo di abilitazione.

4. Per accedere ai servizi del S.I.Gi.T e' necessario utilizzare una postazione su cui siano state adottate adeguate misure di sicurezza, quali l'installazione ed il costante aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e difesa in genere.

Inquadramento.

Il nuovo Processo Tributario Telematico presenta il proprio punto di forza nella possibilità di eseguire tutte le attività processuali utilizzando internet come canale di veicolazione dei documenti informatici e l'articolo 3 introduce, per l'appunto, l'indirizzo del sito da utilizzare per accedere ai servizi del S.I.Gi.T., specificando che la home page di quest'ultimo risulterà suddivisa in un'area pubblica, per le sole informazioni ed esposizione dei servizi disponibili all'utente, ed un'area riservata, contenente i servizi per depositare e consultare gli atti e documenti informatici del processo tributario telematico.

Oltre all'aspetto meramente informativo dell'articolo, viene in rilievo la parte dispositiva, ossia la necessità per il ricorrente/utente di essersi registrato ai servizi del S.I.Gi.T., ai sensi del successivo articolo 4, e di utilizzare strumentazioni hardware dotate di requisiti adeguati sia in termini di sicurezza informatica che di aggiornati sistemi operativi.

Natura giuridica e ratio legis

L'articolo in commento si suddivide in quattro commi, in cui viene descritto il Portale della Giustizia Tributaria.

Il tenore della norma in commento ha natura principalmente descrittiva per quanto concerne i primi tre commi, in cui viene effettuata la trattazione delle modalità di accesso al Portale della Giustizia Tributaria, del rinvio al sito internet su cui è collocato il Portale e della suddivisione del medesimo in due aree una pubblica e l'altra riservata, oggetto di maggior dettaglio rispettivamente nel comma secondo e terzo.

Nel quarto comma invece si evidenzia una natura di carattere impositivo, nella parte in cui viene imposto agli utenti dei servizi del SIGIT una particolare condotta connotata dall'adozione di misure di sicurezza idonee, quali installazione ed aggiornamento di sistema operativo, antivirus e programma di difesa informatica in generale.

La ratio della norma è quella di svolgere una trattazione succinta di cosa si intenda per Portale della Giustizia Tributaria, dei contenuti del medesimo e degli oneri di diligenza richiesti agli utenti. Risulta di particolare interesse il livello di specificazione circa gli oneri (per altro non gravosi) ascrivibili ai fruitori del servizio, in quanto viene individuato il confine oltre cui la condotta dell'utente possa ritenersi biasimevole sotto il profilo della colpa.

Indirizzo web e struttura del portale

Internet rappresenta quella rete a livello planetario di collegamenti informatici, attraverso la quale è possibile la connessione e la comunicazione tra loro di reti locali di computer e banche dati, rendendo disponibili agli utenti le informazioni e gli oggetti digitali in esse contenuti; tra queste informazioni ed oggetti digitali si inseriscono anche quelli contenuti nella banca dati gestita dal S.I.Gi.T. e l'articolo in commento si occupa di definire l'indirizzo web al quale occorre connettersi per potervi accedere, oltre a specificare la struttura del portale dei servizi.

Nella home page del Portale della Giustizia Tributaria è presente il link (collegamento ipertestuale che, quando viene selezionato, determina l'accesso del browser a una nuova pagina web) che permette di accedere al S.I.Gi.T. (il Sistema Informatico della Giustizia Tributaria), ossia al sistema informativo che consente il funzionamento del Processo Tributario Telematico.

I primi due commi descrivono la struttura del S.I.Gi.T., specificando che la home page risulterà suddivisa in un'area pubblica, per le informazioni generali e sul funzionamento dei servizi disponibili, il manuale operativo ed il servizio di registrazione al sistema, ed un'area, riservata a coloro abbiano effettuato la anzidetta registrazione, contenente i servizi del processo telematico da utilizzare per il deposito e la consultazione degli atti e documenti processuali.

Come descritto, il legislatore ha scelto di fare accedere al Processo Tributario Telematico non in modo diretto, ma con un meccanismo «a guscio», in quanto la connessione al S.I.Gi.T. è possibile solo dopo aver effettuato un primo accesso al sito del Portale della Giustizia Tributaria; la scelta appare come l'ennesimo risultato della dualità presente nella giustizia tributaria e che emerge dalle definizioni dell'art. 9 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli articoli dal 30 al 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

Gli anzidetti articoli specificano che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'attuale Direzione della Giustizia Tributaria, fornisce e gestisce il personale delle segreterie delle Corti di giustizia tributaria, il quale svolge l'attività di supporto a quella giudicante, oltre a fornire e gestire tutti i servizi automatizzati per il funzionamento delle Corti di giustizia tributaria stesse, tra cui il S.I.Gi.T.; la parte giurisdizionale, composta dai giudici tributari, è invece gestita dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Organo di autogoverno della Magistratura tributaria.

Il dualismo gestionale-organizzativo torna ad essere presente, quindi, anche nelle modalità di accesso e fruizione dei servizi del S.I.Gi.T. in quanto l'indirizzo contenuto nell'articolo 3 del decreto in esame è utilizzabile per la fruizione del S.I.Gi.T. da parte delle parti processuali e, dall'interno delle Corti di giustizia tributaria, dal personale di segreteria di queste ultime, dopo averli fatti transitare dal portale della Giustizia Tributaria, gestito dalla omonima Direzione, mentre i giudici tributari per poter accedere ai fascicoli processuali ed ai servizi ad essi dedicati non possono utilizzare tale portale, ma hanno il link di accesso su quello del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Requisiti preliminari, dell'utente e delle postazioni informatiche, necessari per accedere al portale

Dopo i primi due commi, di carattere meramente informativo, il terzo ed il quarto contengono la parte dispositiva; precisa, difatti, il terzo comma che per poter fruire dei servizi del S.I.Gi.T. il ricorrente/utente deve dapprima aver provveduto alla sua registrazione al sistema informativo, secondo le modalità fissate dal successivo articolo 4.

La registrazione rappresenta uno degli elementi utilizzati dal legislatore per assicurare che l'accesso agli atti processuali possa avvenire secondo rigidi canoni di sicurezza e di competenza, oltre a identificare il portale del S.I.Gi.T. come uno di tipo non generalistico, dove l'accesso ai contenuti è libero e privo di controlli, ma specialistico, ossia nel quale l'utente è soggetto a registrazione e successiva autenticazione, al fine di assicurare che possa avere accesso unicamente ai contenuti di sua stretta pertinenza secondo i profili stabiliti dalle norme regolatrici dei servizi del portale.

L'ultimo comma, infine, pone degli obblighi, a carico del soggetto che voglia utilizzare i servizi del S.I.Gi.T., per quanto alle caratteristiche tecniche delle strumentazioni hardware che vada ad utilizzare, finalizzati, oltre che ad assicurare una generale situazione aggiornata dei sistemi operativi utilizzati, soprattutto all'adozione di adeguati sistemi di protezione da virus, o worm informatico, ed, in generale, da quei programmi o software appartenenti alla categoria dei malware, in grado di autoreplicarsi sui computer o su una rete di computer, senza che gli utenti sappiano di essere stati infettati, ed arrivare a danneggiare in modo irreparabile tutto il sistema ove riescano ad inserirsi.

In particolare, dal 15 marzo 2017 per accedere al portale della Giustizia Tributaria ed ai relativi servizi telematici, assicurando la presenza dei più aggiornati requisiti di sicurezza, si dovrà utilizzare un browser che supporta il protocollo di sicurezza TLS 1.2., secondo la tabella riportata nella pagina dei servizi del S.I.Gi.T. la quale indica, con aggiornamento periodico, le versioni minime dei browser più diffusi che supportano automaticamente il protocollo anzidetto.

Il fine perseguito dal legislatore nei commi esaminati appare esattamente in linea con quello stabilito nell'art. 44 del CADd.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il quale, occupandosi dei requisiti dei sistemi per la gestione e conservazione dei documenti informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che essi debbano assicurare, tra l'altro, l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e documenti presenti.

Bibliografia

Chindemi- Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di), Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013.

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