Clausola revisionale: configurazione vincolata ex lege e sua applicazione alle proroghe del contratti ma non agli atti successivi autonomamente stipulati
01 Marzo 2018
Il riferimento normativo alla clausola revisionale, avente carattere di norma imperativa e al quale si applicano gli artt. 1339 e 1419 c.c., non attribuisce alle parti ampi margini di libertà negoziale, ma impone di tradurre sul piano contrattuale l'obbligo legale, definendo anche i criteri e gli essenziali momenti procedimentali per il corretto adeguamento del corrispettivo (Tar Lecce, sez. I 11 dicembre 2013 n. 2423; Cons. St., Sez. III, 8 maggio 2012, n. 2648; Cons. St., Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 504; Tar Bari, sez. II ,11 luglio 2013 n. 1141).
La revisione dei prezzi si applica solo alle proroghe contrattuali, previste come tali ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso a monte nonché note ai concorrenti della procedura selettiva per l'affidamento del contratto originario (e quindi coinvolte nell'offerta economica da costoro presentata), ma non anche agli atti successivi al contratto originario, con i quali, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, pur se di contenuto identico a quello originario in merito alla remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo, che pure la parte privata era libera di formulare, nel contesto di un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, attraverso cui vengono liberamente pattuite le condizioni del rapporto (Tar Lazio, Roma, sez. II, 4 settembre 2017, n. 9531). |