Il rito super-accelerato si applica solo nei casi in cui risulti una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione
01 Marzo 2018
Non si applicano il rito speciale c.d. “superaccelerato” di cui all'art. 120, commi 2-bis e 6-bis c.p.a., introdotti dal d.lgs. n. 50 del 2016, ed i relativi termini processuali quando oggetto di gravame è non soltanto l'ammissione della controinteressata ma anche il provvedimento di aggiudicazione, laddove, per condivisibile intendimento, il rito de quo va applicato solo nei casi in cui risulti una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione (in termini, nella giurisprudenza di prime cure, TAR Bari, Sez. III, 14 aprile 2017, n. 394). |