Sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale paralizzante

Redazione Scientifica
01 Marzo 2018

Nel tornare ad esaminare i rapporti tra ricorso principale e incidentale nell'ambito dei giudizi di impugnazione di procedure di affidamento di contratti pubblici (dopo la...

Richiama i principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 25 febbraio 2014, n. 9.

Nel tornare ad esaminare i rapporti tra ricorso principale e incidentale nell'ambito dei giudizi di impugnazione di procedure di affidamento di contratti pubblici (dopo la propria sentenza 7 aprile 2011, n. 4, e la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea 4 luglio 2013, C-100/12, Fastweb), l'Adunanza plenaria ha invero proceduto a distinguere tre fasi del procedimento di gara e, correlativamente, tre categorie di vizi reciprocamente escludenti tra i due soli concorrenti (fase della tempestività della domanda ed integrità dei plichi; fase della verifica dei requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell'impresa; fase di esame dell'offerta e verifica della carenza dei requisiti per essa previsti a pena di esclusione).

Dalla ricostruzione operata dall'organo di nomofilachia della giurisdizione amministrativa si ricava a fortiori che nessuna valenza escludente del ricorso principale può avere un ricorso incidentale diretto a censurare vizi che si collocano in una fase o in un momento della gara successivi a quello in cui si situano invece le supposte illegittimità dedotte con il primo mezzo di impugnazione, quand'anche i concorrenti siano più di due. Ciò è appunto quanto avvenuto nel caso di specie: la Monteco afferma infatti che l'offerta dell'aggiudicataria Tra.De.Co. è affetta da una carenza insanabile dell'elemento essenziale dell'offerta consistente nello scorporo dal ribasso dei costi interni per la sicurezza, mentre quest'ultima ha a sua volta censurato la mancata esclusione della prima per supposta incongruità del costo dalla stessa indicato nella propria offerta. L'illegittimità dedotta dalla controinteressata concerne dunque la successiva ed eventuale fase di verifica dell'anomalia, laddove quella invece prospettata dalla ricorrente principale afferisce alla precedente fase di presentazione delle offerte.

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