Procedure da sovraindebitamento: nozione di consumatore e garanzia fideiussoria del debitore

La Redazione
05 Marzo 2018

Nelle procedure da sovraindebitamento, la nozione di consumatore va interpretata facendo riferimento al ruolo della persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di tale stessa persona.

Nelle procedure da sovraindebitamento, la nozione di consumatore va interpretata facendo riferimento al ruolo della persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di tale stessa persona. Dunque, il garante persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale può essere considerato consumatore laddove non abbia collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.

I contratti di garanzia per un finanziamento a un professionista, pur nella loro natura di contratti accessori, se posti in essere da consumatori nell'interesse esclusivo del beneficiario e per scopi che esulano dall'attività professionale dei garanti, sono assoggettati al regime consumeristico e non a quello del contratto principale.

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