Ai fini dell’applicabilità dell’art. 38, vecchio codice, non è necessaria la sussistenza di una pronuncia giudiziale passata in giudicato
05 Marzo 2018
Ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006, è solo che un determinato fatto, quantunque avente qualificazione penale, possa essere forma di manifestazione di un grave errore professionale, prescindendosi in ogni caso dalla sussistenza di una pronuncia giudiziale passata in giudicato.
Le misure di self-cleaning rappresentano una conseguenza di precedenti condotte illecite e, in quanto tali, rispondono alla finalità di mantenere l'operatore economico sul mercato e non già all'esigenza di sanare l'illiceità delle condotte pregresse. Dette misure sono esplicitamente previste come possibili indici di dissociazione rilevanti soltanto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, ma non sono di per sé idonee a porre nel nulla l'operatività della diversa fattispecie di cui alla lettera f) della medesima disposizione. |