Proposta concorrente di concordato: reclamo ex art. 26 l.fall. senza sospensione

La Redazione
08 Marzo 2018

In tema di reclamo verso il decreto di inammissibilità della proposta concorrente di concordato, la formulazione dell'art. 26 l.fall., nella parte in cui recita che “il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento”, esclude l'effetto sospensivo del reclamo: la relativa istanza del reclamante deve essere dichiarata inammissibile.

In tema di reclamo verso il decreto di inammissibilità della proposta concorrente di concordato, la formulazione dell'art. 26 l.fall., nella parte in cui recita che “il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento”, - nell'ottica di una previsione di sistema che privilegia sempre e comunque la celerità della scansione e della conseguente definizione del relativo procedimento per le esigenze di rapidità che connotano la procedura concorsuale – esclude l'effetto sospensivo del reclamo: la relativa istanza del reclamante deve essere dichiarata inammissibile.

L'art. 19 l.fall. attribuisce alla corte d'appello, in sede di reclamo proposto ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza di fallimento, il potere di sospendere, su istanza della parte o del curatore e in presenza di gravi motivi, la liquidazione dell'attivo ma non anche le altre attività conseguenziali all'apertura della procedura fallimentare. Nessun altro intervento di natura cautelare interferente con il procedimento di apertura delle altre procedure è previsto nel corpus della legge fallimentare , tanto meno in relazione alla procedura di concordato preventivo, nella quale è espressamente prevista all'art. 162, comma 2, l.fall. l'irreclamabilità del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo del debitore, se non sia seguito dalla sentenza di fallimento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.