Risarcimento del danno e responsabiltà della PA conseguente alla risoluzione del contratto d’appalto a seguito di informativa prefettizia poi annullata
07 Marzo 2018
Già con riferimento alla disciplina preesistente al vigente d.lgs. n. 159 del 2011, la giurisprudenza amministrativa aveva chiarito la portata della discrezionalità dell'amministrazione, evidenziando che la facoltà di revoca o di recesso dal contratto di appalto della pubblica amministrazione prevista nell'ipotesi in cui gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto consiste in una specificazione della più generale fattispecie della sopravvenienza in corso di rapporto di elementi incompatibili con il prosieguo della sua esecuzione. Posto che la stazione appaltante non può sindacare il contenuto dell'informativa prefettizia, nell'evidente intenzione del legislatore di sfavorire le infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici doveva già intendersi come limitata la facoltà dell'amministrazione di consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale al solo fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari. In tal senso il preesistente dato normativo era interpretato nel senso di rinvenire un contenuto precettivo assai simile a quello che emerge da un'interpretazione del nuovo dato normativo di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4467). La risoluzione contrattuale può avvenire in applicazione di clausola risolutiva espressa (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.) in forza della specifica previsione contrattuale giusta il disposto dell'art. 11, comma 2, d.P.R. n. 252 del 1998, conseguenza dell'adesione della PA al protocollo di legalità. Al fine dell'indagine sulla spettanza del risarcimento derivante dall'annullamento successivo dei provvedimenti interdittivi, deve evidenziarsi che nella specie che occupa non possono valere i principi elaborati in sede comunitaria, in forza dei quali, una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all'impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell'ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione (Corte di giustizia, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz). In detto caso, infatti, è evidente che la valutazione sulla responsabilità della Stazione appaltante non possa prescindere da un'indagine sull'esistenza o meno del profilo soggettivo del dolo o della colpa, come per i provvedimenti di prevenzione antimafia presupposti, rimanendo sottratto all'eccezione di derivazione comunitaria di una responsabilità in termini ‘oggettivi'. Non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta avverso la stazione appaltante a fronte della risoluzione del contratto derivante da una informativa prefettizia negativa, poi annullata dal giudice amministrativo, in quanto: - la discrezionalità dell'Amministrazione non può arrivare a sindacare la veridicità dei fatti esposti dall'autorità prefettizia; - l'Amministrazione è vincolata dall'impegno assunto attraverso la sottoscrizione del Protocollo di legalità; - ogni spazio di discrezionalità risulta eliminato ad esito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia), che ha assegnato all'informativa una valenza ‘tipicamente' interdittiva. La discrezionalità in ordine alla rilevazione da partee dell'Autorità prefettizia della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa non può sfociare in un arbitrio, il quale ingiustamente minerebbe l'attività di impresa presidiata dal principio di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., cosicchè l'informativa – come nella specie – non risulta sottratta al sindacato del giudice di legittimità in ordine all'esatto dispiegarsi del procedimento logico deduttivo e sulle conclusioni dell'istruttoria da cui si è ritenuto emergere una qualche influenza del sodalizio criminale sull'attività e sulle scelte del soggetto che ne sia destinatario, ma anche laddove avvenga che le conclusioni dell'Autorità siano ritenute illegittime, sì da concludere per l'annullamento dei provvedimenti, ciò non comporta l'automatica illiceità dell'operato dell'Autorità di pubblica sicurezza indipendentemente dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa. |