Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
14 Marzo 2018
La legge delega n. 11 cit. ed il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 sulla scia delle direttive del 2014, certamente pongono una tendenziale preferenza per l'aggiudicazione tramite il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tuttavia l'art. 95 sul “Criterio di aggiudicazione dell'appalto” al comma 4 lett. b) espressamente consente, in via di eccezione, che “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;” possa farsi l'applicazione del criterio del “minor prezzo”.
Il minor prezzo resta dunque circoscritto alle procedure per l'affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico.
E' legittimo l'affidamento del servizio antincendio mediante il criterio del prezzo più basso in quanto tutte le azioni di servizio antincendi sono puntualmente specificate nel capitolato speciale, proprio al fine di impedire possibili pericolose deficienze nell'attività di prevenzione. Il servizio di vigilanza è infatti strettamente caratterizzato dagli standard prestazionali che definiscono tutta una serie di procedure che sono tipicamente connotate dal requisito della ripetitività sotto il profilo operativo e temporale. |