L’intervenuta obbligatorietà delle vendite telematiche: dalla semplicità di E-bay alla complessità burocratico-ministeriale

Filippo Lamanna
20 Marzo 2018

Abbiamo già visto in un Blog precedente che dal 19 febbraio 2018 la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche non è più facoltativa, bensì obbligatoria. Analoga sorte è stata prevista per le vendite telematiche, altra novità che si è affiancata alla prima.

Abbiamo già visto in un Blog precedente (Lamanna, L'intervenuta obbligatorietà della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche: il drenaggio di risorse verso l'Erario continua, in questo portale, 13 marzo 2018) che dal 19 febbraio 2018 la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche non è più facoltativa, bensì obbligatoria.

Analoga sorte è stata prevista per le vendite telematiche, altra novità che si è affiancata alla prima.

Ricordo che l'art. 4, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, modificò sia l'art. 530 c.p.c. in materia di vendite mobiliari, che l'art. 569 c.p.c. in materia di vendite immobiliari, prevedendo la possibilità di effettuare le vendite forzate anche con modalità telematiche.

In particolare: modificò l'art. 530, inserendo un sesto comma, a tenore del quale: “Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche”, e analogamente modificò l'art. 569 inserendo in tal caso un quarto comma di analogo contenuto (“Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche”).

Come si vede, in entrambi i casi le nuove disposizioni prevedevano la facoltatività delle vendite telematiche mobiliari ed immobiliari.

Sennonché, improvvidamente, il legislatore ha ritenuto di trasformare tale facoltà in obbligo.

Infatti, prima con l'art. 48 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114, e poi con l'art. 4, comma 1, lettera e), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (cd. “Decreto Banche”), conv. con modif. in L. 30 giugno 2016, n. 119, ha sostituito – rispettivamente nell'art. 530 e nell'art. 569 - le parole «può stabilire» con la parola «stabilisce», sia pure inserendo al contempo una regola di salvezza eccettuativa: «salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura». In tal modo ha dunque reso obbligatorie le vendite telematiche, togliendo così agli operatori, anziché aggiungendo, chances liquidative.

Differente fu, nei due appena citati interventi normativi, la previsione in ordine alla data di applicabilità delle nuove disposizioni che rendevano obbligatorie le vendite telematiche: quanto a quelle mobiliari di cui all'art. 530, fu previsto dall'art. 48 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che si applicassero alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del decreto (e quindi dal 17 settembre 2014, atteso che la pubblicazione della legge di conversione avvenne in data 18 agosto 2014; deve segnalarsi però che tale obbligatorietà è rimasta in tal caso sulla carta, in difetto dell'entrata operativa a regime del PVP), mentre, per le vendite telematiche immobiliari di cui all'art. 569, fu previsto dall'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016 n. 59 che le dette disposizioni si applicassero alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis, ossia del decreto del Ministro della Giustizia che avrebbe dovuto accertare la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche (pubblicazione inizialmente prevista entro il 30 settembre 2017).

Di fatto il Portale è entrato in esercizio sin dal 17 luglio 2017, ma solo il 10 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2018) il D.M. Giustizia (decreto 5 dicembre 2017) che ha accertato la sua piena funzionalità.

Per effetto di tale pubblicazione, le vendite telematiche diventeranno obbligatorie a decorrere dall'11 aprile 2018 (ossia dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del 10 gennaio 2018).

Da notare che, mentre il Decreto Sviluppo (D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) ha espressamente esteso l'obbligo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche a tutte le vendite, incluse quelle da effettuare nell'ambito di procedure concorsuali, modificando gli artt. 107, comma 1, ultimo periodo, e 182, comma 1, ultimo periodo, l.fall., viceversa nulla ha disposto espressamente quando alla modalità di vendita telematica in ambito concorsuale.

A rigore, dunque, in ambito concorsuale le vendite telematiche non sono obbligatorie.

Esse restano invece facoltative come erano prima, atteso che ben potevano e possono farsi rientrare le modalità telematiche nella generica categoria delle vendite competitive deformalizzate di cui all'art. 107, comma 1, l.fall..

Tuttavia, una crescente corrente di pensiero tende a ritenere che la forma obbligatoria delle vendite telematiche debba essere estesa anche alle procedure concorsuali, sia pure solo nei limiti di cui agli artt. 107, comma 2, e 182, comma 5, l.fall., ossia solo laddove il programma di liquidazione del fallimento o il piano del concordato prevedano per le vendite l'applicazione delle norme del codice di procedura civile. Di converso, nelle altre ipotesi di vendite competitive deformalizzate di cui all'art. 107, comma 1, l.fall., sia in ambito fallimentare che concordatario, l'obbligo non potrebbe reputarsi sussistente.

Per completezza non può tuttavia tacersi che, ove le vendite competitive prescelte dal curatore o previste nel piano concordatario debbano svolgersi con modalità telematiche, sarà difficile non conformarsi alle medesime regole tecniche previste dal Ministero per le vendite telematiche delle procedure esecutive ordinarie, salvo che le altre modalità che s'intenda applicare siano più semplici ed efficaci, ma non meno garantistiche per gli utenti.

Ed è qui, purtroppo, il punctum dolens del nuovo sistema: un alto tasso (benchè comunque non ottimale) di garantismo, ed un tasso ancor più alto di complessità/farraginosità.

Fa infatti sorridere che le nuove vendite telematiche, da svolgere secondo le regole tecniche ideate dal Ministero, siano state sinora e vengano reclamizzate come vendite alla E-Bay.…

Chi ha avuto già modo di testare le suddette regole tecniche alla stregua delle piattaforme predisposte dai gestori alle vendite che dovranno provvedere ad attuarle in concreto, non ha potuto non avvedersi di quanto sia pletorico e lento e complesso il sistema ideato dalla burocrazia ministeriale. Altro che sistema E-Bay!

In concreto, rammento che il d.m. Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 ha previsto tre possibili modalità di vendita telematica: quella sincrona, quella asincrona e quella mista. In quella sincrona vi è la simultanea connessione del referente della procedura (cioè il delegato) e degli offerenti; quella asincrona si svolge invece in un arco temporale predeterminato senza connessione simultanea (è il sistema che più dovrebbe avvicinarsi a quello E-Bay); quella mista, infine, è una vendita telematica sincrona, ma in cui resta possibile effettuare le offerte, versare la cauzione e partecipare alla gara anche in modalità cd “analogica”, cioè fisica.

In tutti e tre i sistemi, chi intende partecipare alla gara/asta deve pre-registrarsi, presentare on line la domanda di partecipazione compilando un form assai dettagliato e complicato, effettuare un bonifico telematico della cauzione (e poi del saldo prezzo), pagare telematicamente l'imposta di bollo (anche questa!), indicare poi i dati dei pagamenti, essere in possesso di una pec o farsela attribuire dal gestore, partecipare alla gara previo avviso sms e per mail all'ultimo momento, effettuare i rilanci con modalità sempre telematiche tutt'altro che facili, e così via.

Quando poi la vendita si svolge in forma mista, le complicazioni evidentemente aumentano, poiché il gestore deve gestire offerte che provengono sia da soggetti presenti fisicamente in una stanza, che dovrà evidentemente essere allestita ad hoc, sia da altri soggetti che partecipano on line, e dovrà garantire che gli uni e gli altri siano messi a conoscenza tempestivamente delle reciproche offerte e dei reciproci rilanci, verbalizzando per di più tutto ciò che accade durante la gara.

Da un lato, dunque, è ragionevole ipotizzare che siano oggi assai pochi gli offerenti in grado di utilizzare lo strumento telematico in modo appropriato per partecipare ad una così complicata gara telematica; da un altro, che anche gli utenti più capaci siano comunque disincentivati dalla lentezza, burocraticità e farraginosità del sistema, ben diverso dalla lineare rapidità e semplicità del sistema E-Bay; infine, che ulteriori criticità si frapporranno all'avvio del nuovo sistema, atteso che il riconoscimento degli offerenti solo a mezzo pec non dà garanzie di “certezza”, creando le precondizioni per reclami ed opposizioni; che al posto della attuale modalità analogica di deposito della cauzione (assegno circolare in busta chiusa e sigillata) vi sarà verosimilmente un bonifico bancario (chiaramente inevitabile dove gli importi siano superiori a quelli ordinariamente pagabili con carte di credito), che però non si sa bene in quale conto dovrà essere versato, tanto più che occorrerà assicurare che possa essere poi verificata la sua intervenuta effettiva esecuzione (oltre che il numero del CRO), sì che non sarà ragionevolmente proponibile l'utilizzo di un unico conto per tutti i bonifici di un medesimo ufficio giudiziario. E altre criticità vi sono, che in questa sede non si possono esaminare con completezza.

Secondo i primi interpreti, peraltro, al fine di evitare quest'impasse nemmeno sarebbe possibile un'applicazione generalizzata della regola di salvezza contenuta nel comma 4 dell'art. 569 e nel comma 6 dell'art. 530 C.P.C., regola che autorizza ad effettuare la vendita con le modalità tradizionali (cartacee) quando la vendita telematica “sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”. Non sarebbe possibile tale applicazione generalizzata perché altrimenti si incorrerebbe nella effettuale disapplicazione della regola di obbligatorietà delle vendite telematiche.

In ultima analisi, è ragionevolmente prevedibile che, dopo l'11 aprile 2018, e per un periodo di tempo più o meno lungo, le vendite forzate, sia in ambito esecutivo ordinario che concorsuale, subiranno un ulteriore arresto (esito tanto più negativo se si considera anche il gravoso costo aggiuntivo della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, che andrà ad aggiungersi ai costi già elevati delle vendite tutte le volte che andranno deserte), in attesa che i potenziali utenti piano piano si avvicinino alle nuove modalità, impossessandosi degli strumenti tecnici necessari, o che il sistema trovi in sé gli anticorpi per procedere più speditamente, magari con un più evoluto adattamento delle piattaforme dei gestori alle regole tecniche ministeriali o – meglio ancora – mediante un rimodellamento semplificatorio di queste ultime.

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