Codice Penale art. 570 bis - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio 1Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio1 [I]. Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. [1] Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. InquadramentoIl reato di cui all'art. 570-bis introdotta dal d.lgs. n. 21/2018 (art. 2, comma 1, lett. c) assorbe due fattispecie delittuose (contestualmente abrogate): l'art. 12-sexies, l. n. 898/1970 (“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”), già stabilente l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 al coniuge che si sottragga all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto ex artt. 5 e 6, l. n. 898/1970; e l'art. 3, l. n. 54/2006 (“Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli”) che pure prevede l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 attraverso il rinvio a quanto previsto dall'art. 12-sexies relativamente alle sanzioni da applicare nei casi di violazione di obblighi di natura economica. Nella nuova fattispecie vengono espressamente richiamate le ipotesi – di scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio, e di assegno dovuto ai figli nelle stesse circostanze - cui l'art. 12-sexies rinviava (mediante il richiamo agli artt. 5 e 6 l. n. 898/1970). Resta ferma la procedibilità d'ufficio, già prevista per i reati originari (sui quali già si era espressa la Corte cost. n. 220/2015 che, a proposito dell'art. 12-sexies aveva affermato come esso, diversamente dall'art. 570, comma 1 – procedibile a querela - richieda l'inosservanza di uno specifico provvedimento giurisdizionale che abbia disposto a carico del coniuge divorziato l'obbligo di corrispondere l'assegno). In sede di legittimità si è affermato (con riguardo all'art. 12-sexies, l. n. 898/1970) come la condotta del genitore separato che faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori – omettendo di versare l'assegno di mantenimento – integri esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-sexies, l. n. 898/1970 (Cass. VI, n. 57237/ 2017). Si è altresì affermata la sussistenza del concorso formale eterogeneo e non del rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 570-bis c. p. e quello di cui dall'art. 570, comma 2, n. 2, c. p., in quanto il primo richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile o di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza (Cass. VI, n. 18572/2019; Cass. VI, n. 43560/2021; Cass. V, n. 12190/2022). Si tratta di indirizzo controvers o: secondo un diverso orientamento la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, integra il delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, e non anche quello di cui all'art. 570-bis in quanto quest'ultimo reato richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza (Cass. VI, n. 32039/2024; Cass. VI, n. 36567/2024; Cass. VI, n. 45103/2023). Ai fini della configurabilità di cui all'art. 570-bis è ininfluente l'eventuale e successivo annullamento della sentenza di divorzio (Cass. VI, n. 16506/2018). In sede di legittimità si è precisato come la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato riguardi unicamente l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere l'inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall'art. 570 (Cass. VI, n. 24947/2018 ; Cass. VI, n. 36263/2011). Un diverso orientamento sostiene, invece, che l'odierno art. 570-bis c.p., punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari (Cass. VI, n. 2098/2024; Cass. VI, n. 36205 /2020). Secondo Cass. VI, n. 19715/2025, il reato di cui all'art. 570-bis è integrato anche dal mancato pagamento delle spese straordinarie, che trovano la loro fonte nel titolo giudiziario o in un accordo convenzionale tra i coniugi, in quanto spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, nonché le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che risultino indispensabili per l'interesse dei figli. La formulazione letterale della fattispecie incriminatrice, osserva la Corte, rinvia, infatti, non solo all'assegno (cioè alla previsione di una corresponsione periodica) ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli che, come le descritte spese straordinarie, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento. L'art. 147 c.c. impone, infatti, ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in modo da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero di separazione. L'obbligo di contribuire alle spese straordinarie non costituisce - per la descritta funzione di tali contributi - un mero duplicato di quello fissato con l'assegno di mantenimento ma è finalizzato a regolare la misura della partecipazione del genitore anche alle spese, di natura varia, relative ai figli in quanto corrispondono a spese, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, ma indispensabili nell'interesse dei figli ovvero a spese certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, contributi che sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento. La giurisprudenza di merito ha affermato come l'art. 570-bis non trovi applicazione con riferimento all'omesso versamento dell'assegno di mantenimento al figlio da parte del genitore convivente more uxorio, in quanto il testo della nuova previsione richiama esclusivamente il “coniuge”; in tal senso un'estensione al genitore convivente integrerebbe un'ipotesi di analogia in malam partem. Più appropriato viene invece valutato il richiamo all'art. 570, comma 1, in quanto riferibile anche al genitore non coniugato, rientrando altresì nell'ambito applicativo della norma in parola, avente ad oggetto la violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche la corresponsione dell'assegno di mantenimento (Trib. Treviso, 17 aprile 2018, con commento di Barcellona, Una prima questione posta dal d.lgs. n. 21/2018 sulla riserva di codice: inapplicabile il nuovo art. 570-bis c.p. all'omesso versamento dell'assegno di mantenimento al figlio da parte del genitore convivente more uxorio, in penalecontemporaneo.it). In senso contrario, la Corte di legittimità ha stabilito come il delitto di cui all'art. 570-bis c.p. sia configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (Cass. V, n. 8222/2022; Cass. VI, n. 55744/2018; in tale sede si è chiarito come, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 21/2018, vi sia continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 3 l. n. 54/2006 e quella prevista dall'art. 570-bis c. p.. Sul tema, si v. De Lia, "Le parole che non ti ho detto". Brevi riflessioni sulla rilevanza penale della violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli minori, nati al di fuori del matrimonio, alla luce dell'introduzione dell'art. 570-bis c.p. , in Cass. pen., 2019,1918). La Corte di legittimità ha escluso la configurabilità del reato qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall'autorità giudiziaria Cass. VI, n. 5236/2020). In sede di legittimità si è affermato come la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. sia applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità ( Cass. VI, n. 5774/2020). Profili processuali . Il delitto in commento è procedibile d'ufficio (Cass. S.U . n. 21716/2023; si v. pure Cass. VI, n. 7227/2020). |