Codice Penale art. 69 bis - Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze 1

Geppino Rago

Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze 1

[I]. Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Inquadramento

La norma in commento è stata introdotta dall'art. 5, comma 1 b) del d.lgs. n. 21/2018 (in G.U. 22 marzo 2018, n. 68) ed è in vigore dal 6 aprile 2018.

Sul suddetto d.lgs. attuativo della l. delega, n. 103/2017 si rinvia al commento sub art. 61-bis.

La finalità perseguita dalla legge delega, ossia quella di consentire “una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni, è stata conseguita, trasferendo – integralmente – nel nuovo art. 69-bis, il comma 4 dell'art. 7 d.l. 419/1991 conv. in l. n. 172/1992.

La norma prevede, l'ennesima ipotesi di divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli artt. 111 e 112, comma 1, nn. 3) e 4), e comma 2.

Più esattamente, la norma è così strutturata:

a) campo d'applicazione: i delitti per i quali è previsto il divieto di bilanciamento sono quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. da 1) a 6), c.p.p.;

b) divieto di bilanciamento: solo fra attenuanti (qualsiasi) e le aggravanti di cui agli artt. 111 e 112, comma 1, nn. 3) e 4), e secondo comma e sempre che chi abbia determinato altri a commettere il reato, o si sia avvalso di altri nella commissione del delitto, ne sia il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella;

c) eccezione al divieto di bilanciamento: al suddetto divieto, la norma in esame, fa eccezione (e, quindi, ammette il bilanciamento) nella sola ipotesi in cui l'attenuante di cui all'art. 98 concorra con le aggravanti di cui agli artt. 111 e 112, comma 1, nn. 3) e 4), e comma 2 e sempre che, chi abbia determinato altri a commettere il reato, o si sia avvalso di altri nella commissione del delitto, ne sia il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella;

d) modalità del bilanciamento: le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La ratio della norma va individuata nella volontà di punire più gravemente gli autori di gravi delitti di criminalità organizzata che si siano avvalsi di familiari nella consumazione dei fatti. Il legislatore ha recepito le indicazioni provenienti dalla società civile tendenti ad evidenziare la maggiore gravità dei fatti di criminalità organizzata commessi all'interno delle famiglie di sangue il cui vincolo solidale viene sfruttato per l'inserimento dei soggetti minori di età o comunque più deboli  in realtà criminali di siffatto genere.

Per il resto valgono le regole generali di cui all'art. 69 al cui commento si rinvia.  

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