Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 8 - Adempimenti successivi. 1Adempimenti successivi. 1 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7. 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. 2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 2. 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione 3. 4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
[1] Articolo modificato dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , dall'articolo 1, comma 125, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, dall'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, dall'articolo 2, comma 1-quater, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125 e dall'articolo 23, comma 17, lettera a), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Vedi l'articolo 52-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Ancora modificato dall'articolo 23, comma 17, lettera b), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 23, comma 17, lettera c), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Per la determinazione dei tassi d'interesse di cui al presente articolo vedi l'articolo 6, comma 2, lettera d), del D.M. 21 maggio 2009. Infine sostituito dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del DLgs. 24 settembre 2015 n. 159. Per l'applicazione della presente disposizione vedi l'articolo 15, comma 3, del Dlgs 159/2015. [2] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 1), del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Per l'applicazione vedi l'articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 citato. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 2), del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Per l'applicazione vedi l'articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 citato. InquadramentoVedi sub art. 9-bis |