Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 9 - Perfezionamento della definizione.Perfezionamento della definizione. 1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata [e con la prestazione della garanzia], prevista dall'articolo 8, comma 2 . (1) Comma modificato dall'articolo 23, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. InquadramentoVedi sub art. 9-bis |