Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 9 - Perfezionamento della definizione.1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata [e con la prestazione della garanzia], prevista dall'articolo 8, comma 23. [1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 367, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141. [2] Per le nuove disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 354, del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141. [3] Comma modificato dall'articolo 23, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. InquadramentoVedi sub art. 9-bis |