La Stazione Appaltante può sollecitare ulteriori elementi giustificativi delle offerte presentate rispetto alle prime spiegazioni richieste ai concorrenti

Redazione Scientifica
26 Marzo 2018

L'art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, anche nel raffronto con la precedente formulazione dell'art. 88, comma 1-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 163/2006...

L'art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche nel raffronto con la precedente formulazione dell'art. 88, comma 1-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006, non esclude espressamente né impedisce operativamente alla Stazione Appaltante di sollecitare ulteriori elementi giustificativi rispetto alle prime spiegazioni richieste. Piuttosto, proprio il carattere di maggior deformalizzazione che innerva la nuova disposizione rende coerente e funzionale il riconoscimento della possibilità per la Stazione Appaltante, nell'esercizio delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali, di chiedere ulteriori puntualizzazioni, secondo cadenze che siano comunque rispettose sia dei tempi della gara, sia dell'obiettivo finale di ricerca del miglior offerente.

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