La doppia riparametrazione dei punteggi in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

27 Marzo 2018

Per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.

Il caso. Due società impugnavano dinanzi al Tar Sardegna l'aggiudicazione di una gara per l'affidamento di lavori di riqualificazione di una strada provinciale, disposta dalla Provincia di Sassari a favore di un'impresa terza, chiedendone l'annullamento. Le censure proposte avevano ad oggetto le modalità attraverso cui la commissione di gara aveva proceduto alla parametrazione delle offerte, senza operare la c.d. riparametrazione.

I giudici di prime cure respingevano il ricorso, ritenendo, al contrario, che la legge di gara non recasse alcuna previsione in ordine alla necessità della doppia riparametrazione e, viceversa, contenesse alcune previsioni che –implicitamente ma univocamente - deponevano nella direzione opposta.

La sentenza veniva, quindi, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, attraverso la riproposizione delle medesime censure sollevate in primo grado.

La questione della “doppia riparametrazione”. Come è noto, la c.d. doppia riparametrazione è un'operazione matematica che consente, una volta definiti i punteggi per i singoli sub-criteri tecnici, di “riparametrare” quello attribuito alla migliore offerta tecnica presentata al punteggio massimo previsto dalla legge di gara per tale offerta, scongiurando, con tale calcolo, l'alterazione dei punteggi che deriva fisiologicamente dall'attribuzione del punteggio massimo stabilito per l'offerta economica al miglior ribasso.

Sul punto, il Collegio ribadisce l'orientamento giurisprudenziale seguito dal Tar, ed espresso dai precedenti richiamati nella sentenza impugnata di cui alle decisioni Cons. St., Sez. V, 27 gennaio 2016 n. 266 e id., 30 gennaio 2017 n. 373, confermato dalle più recenti sentenze del 12 giugno 2017, n. 2811 e n. 2852, e della Sezione Terza, 20 luglio 2017, n. 3580.

Ad avviso dell'Alto Consesso, si tratterebbe di un orientamento ormai prevalente. Anche le Linee guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa», approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, hanno previsto la mera facoltà per la stazione appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara, in conformità a quanto affermato da questo Consiglio di Stato nel parere preventivo sulle linee guida (Cons. St., sez. consultiva, 3 agosto 2016, parere n. 1767), in dichiarata continuità con la giurisprudenza prevalente.

Si legge, dunque, che «senza che sia necessaria la rimessione all'Adunanza Plenaria, auspicata dalle appellanti, la questione di diritto posta a base del primo motivo va risolta nel senso che per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara».

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