Differimento del termine di stipula del contratto e responsabilità precontrattuale della PA
27 Marzo 2018
Sebbene l'art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, indichi il termine di sessanta giorni dal momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, tale termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità. Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto; dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671). Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (Cons. St., Sez. V, 31 agosto 2016, n. 3742; Cons. St., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671). La responsabilità precontrattuale ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto. Sebbene sia condivisibile la tesi secondo cui la previsione di un termine per la stipulazione del contratto assolve alla funzione di tutelare anche l'aggiudicatario, il quale non può restare vincolato per un termine indeterminato alle determinazioni della stazione appaltante, nondimeno il mancato rispetto del termine (sollecitatorio) di sessanta giorni, derivamte dall'attesa dell'infromativa antimafia richiesta spontaneamente dalla stazione appaltante a fronte di alcune notizie apprese dalla stampa su possibili condizionamenti mafiosi, risulta pienamente giustificato dalle esigenze antimafia, e dunque non può integrare gli estremi di una condotta illecita. A maggior ragione laddove all'esito dell'istruttoria la Prefettura abbia in effetti adottato un provvedimento interdittivo, a dimostrazione della correttezza della valutazione prudenziale del Comune di Reggio Calabria. |