Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 15 - Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione (A).


Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione (A).

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli articoloi 71 e 72 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (1).

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4. (2).

[2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso di accertamento e di liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis econ riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (3) (4).] (5)

2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (6) (7).

(1) Comma modificato dall'art. 3, d.lg. 5 giugno 1998, n. 203, dall'articolo 1, comma 18 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 , a decorrere dal 1° febbraio 2011 e ancora modificato dall' articolo 2, comma 3, lettera a) del DLgs. 24 settembre 2015 n. 159. Per l'applicazione della presente disposizione vedi l'articolo 15, comma 3, del Dlgs 159/2015.

(2) Comma sostituito dall'art. 21, comma 22, l. 27 dicembre 1997, n. 449, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e di nuovo sostituito dall'articolo 2, comma 3, lettera b) del DLgs. 24 settembre 2015 n. 159. Per l'applicazione della presente disposizione vedi l'articolo 15, comma 3, del Dlgs 159/2015.

(3) Comma inserito dall'articolo 27, comma 4-ter, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

(4) Per la determinazione dei tassi d'interesse di cui al presente articolo vedi l'articolo 6, comma 2, lettera a), del D.M. 21 maggio 2009.

(5) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 637, lettera c), numero 4), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. A norma dell'articolo 1, comma 639, della predetta Legge 23 dicembre 2014, n. 190l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente comma, opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º gennaio 2016.

(6) Comma aggiunto dall' articolo 2, comma 3, lettera c) del DLgs. 24 settembre 2015 n. 159. Per l'applicazione della presente disposizione vedi l'articolo 15, comma 3, del Dlgs 159/2015.

(7) Per una proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'articolo 149, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 02 agosto 2013, n. 27/E.

Inquadramento

Vedi sub art. 17.

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