Tar Toscana, Firenze, sul riparto di giurisdizione

Redazione Scientifica
30 Marzo 2018

Alla giurisdizione del giudice amministrativo appartengono le sole controversie concernenti la fase di scelta del contraente secondo regole di evidenza pubblica, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie...

Alla giurisdizione del giudice amministrativo appartengono le sole controversie concernenti la fase di scelta del contraente secondo regole di evidenza pubblica, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (così, da ultimo, Cass. civ., SS.UU., ord. 29 gennaio 2018, n. 2144).

Né rileva che, nella specie, sia mancata la stipula del contratto regolante l'appalto, giacché l'inizio della fase esecutiva dell'appalto non presuppone necessariamente la sottoscrizione del documento negoziale, essendo a tal fine sufficiente che, a seguito dell'aggiudicazione, le parti abbiano comunque iniziato l'esecuzione del rapporto (cfr. TAR Toscana, sez. I, 11 aprile 2016, n. 610).

È parimenti irrilevante che l'atto impugnato sia formalmente denominato come “revoca” dell'aggiudicazione. La natura del potere esercitato non muta in ragione dell'erronea qualificazione giuridica che ne abbia dato l'amministrazione resistente, e, per le ragioni esposte, non è dubbio che la “revoca” costituisca, in realtà, manifestazione di autotutela privatistica della stazione appaltante a fronte del presunto inadempimento dell'appaltatore.

Una volta che l'esecuzione contrattuale abbia avuto inizio, il potere pubblicistico di revoca in autotutela non può più essere esercitato (cfr. Cons. St., A.P., 20 giugno 2014, n. 14); e, in ogni caso, di revoca non può in nessun caso parlarsi, laddove l'iniziativa dell'amministrazione non rientri nella cornice delineata dall'art. 21-quinquies, l. 7 agosto 1990, n. 241, perché addirittura svincolata dall'esercizio di poteri autoritativi.

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