Codice Civile art. 61 - Data della morte presunta.

Luca Stanziola

Data della morte presunta.

[I]. Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

[II]. Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Inquadramento

L'articolo in commento, da leggere in combinato disposto con gli artt. 58 e 60 c.c. , consente (rectius: impone) al giudice, in sede di emissione del provvedimento dichiarativo della morte presunta, di fissare il momento preciso del decesso. La data del decesso è ovviamente elemento di particolare rilevanza, soprattutto ai fini successori.

Per la dottrina (Barillaro, 359), la norma in esame risponde all'esigenza di limitare l'effetto retroattivo della sentenza dichiarativa di morte presunta al giorno in cui si è effettivamente avuta l'ultima notizia dello scomparso.

In particolare, mentre nel caso di morte presunta «ordinaria» (art. 58) e nel caso di scomparsa per prigionia ed internamento (art. 60 n. 2) la dichiarazione di morte presunta di fa risalire al giorno in cui si ebbe l'ultima notizia dello scomparso, nei casi di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 60 (scomparsa a seguito di operazioni belliche, alle quali lo scomparso abbia preso parte, o comunque si sia trovato presente, e scomparsa per infortunio), spetta al giudice determinare, in sentenza, il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o a causa dell'infortunio (sul presupposto, secondo Giorgianni, 243, per il quale in questi ultimi casi è più agevole determinare il giorno e l'ora della scomparsa, trattandosi di episodi – l'operazione bellica e l'infortunio – abbastanza circoscritti).

L'art. 61 si chiude con un'ulteriore disposizione a carattere presuntivo, e cioè che «Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato».

Secondo una certa impostazione (Dogliotti, 467) questa norma è frutto di un principio generale ed è suscettibile di applicazione analogica o estensiva in tutti i casi in cui possa farsi luogo alla dichiarazione di morte presunta (così anche Sgroi, 110, «Questa stessa regola vale per tutti gli altri casi, nei quali non è posto a carico del giudice – in vista delle insuperabili difficoltà obiettive – un dovere di indagine di analoga ampiezza», in virtù di un'interpretazione analogica della norma in esame).

In giurisprudenza, per l'importanza della determinazione certa della data della morte, App. Firenze, 24 marzo 1959, secondo cui la c.d. «presunzione di commorienza» di cui all' art. 4 c.c. costituisce, in realtà, solo l'abolizione del precedente sistema delle presunzioni di premorienza e sopravvivenza stabilite dagli artt. 721 e 722 del code Napoléon, e la sostituzione a codesto sistema dell'ordinario e generale principio onus probandi incumbit ei qui dicit, in base al quale, data la morte certa di due o più persone, spetta a colui che sostiene la premorienza o sopravvivenza di una di esse di dare la prova del suo assunto. Pertanto, qualora una sentenza che dichiara la morte presunta di una persona faccia coincidere, ai sensi dell' art. 61 c.c. , il giorno della morte stessa col giorno in cui si ebbe l'ultima notizia dello scomparso, tale determinazione del giorno della morte è sufficiente a vincere la c.d. «presunzione di commorienza» medesima, costituendo essa determinazione il constare di cui all' art. 4 c.c.

Bibliografia

V. sub art. 58 c.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario