Codice Civile art. 405 - Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità (1).

Roberto Masoni
aggiornato da Francesco Maria Bartolini

Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità (1).

[I]. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

[II]. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

[III]. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

[IV]. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

[V]. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

[VI]. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

[VII]. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

[VIII]. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

(1)Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l. 9 gennaio 2004, n. 6, che ha inserito l'intero Capo in testa al titolo XII. Questo articolo, fino all'abrogazione ex art. 77 l. 4 maggio 1983, n. 184 era parte del titolo XI.

Inquadramento

Fulcro necessario per il corretto funzionamento del sistema di protezione dei disabili in esame è il provvedimento giurisdizionale, il decreto del giudice tutelare di nomina dell' amministratore di sostegno, da pronunziare entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso (art. 404 c.c.).

Esso può assumere variegati contenuti ed è la fonte dei poteri dell' amministratore di sostegno e, di conseguenza, indica le attività che egli può espletare in sostituzione, ovvero, in assistenza unitamente al beneficiario (art. 405, comma 5, n. 3 e 4, c.c.).

 Il provvedimento normativo istitutivo dell'amministrazione di sostegno è ciò che divide il vecchio dal nuovo, «è la linea di confine» tra le discipline di un tempo e quella attuale, separate dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6 (Zambrano, 203).

Con riguardo alle vecchie risposte protettive, la fonte dei poteri di tutore e curatore discendeva direttamente dalla legge, la quale individuava esattamente, seppur in termini astratti, ciò che interdetto ed inabilitato potevano o non potevano compiere in campo negoziale, una volta pronunziata sentenza, secondo un rigido, immodificabile, clichè standard.

Nell'amministrazione di sostegno, invece, la perimetrazione dell'agire del beneficiario in campo negoziale e delle facoltà che competono al sostituito è concretamente e, volta a volta, individuata dal provvedimento giudiziale.

A questo riguardo, per distinguere il «nuovo» rispetto al «vecchio» regime di protezione, è stato opportunamente richiamato «un diritto costruito dal basso, invece che dall'alto». Si è parlato di «un'offerta di risposte mobili entro il sistema in cui il ruolo giocato dal formante giurisprudenziale appare — volta a volta- decisivo. Il contrario dell'interdizione, sotto vari aspetti.» (Cendon, 49).

Con l'amministrazione di sostegno, tutto è focalizzato sul decreto del g.t. «personalizzato, fatto per riguardare soltanto la creatura oggetto di ascolto — che le scolpisce intorno un «vestito su misura».

Contenuto del decreto: profilo soggettivo

I commi 5 e 6 dell'art. 405 c.c. dispongono che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

La cruciale disposizione viene esaminata sotto il profilo contenutistico.

Dalla disamina del testo positivo la dottrina ha individuato un triplice contenuto del decreto del g.t., ossia; un contenuto soggettivo, uno oggettivo o funzionale ed uno di vigilanza (Zambrano, 204).

Sotto il primo profilo, il decreto di nomina deve indicare le «generalità» del beneficiario e dell'amministratore di sostegno (n. 1), ovvero il nome e il cognome di tali soggetti. Pur nel silenzio della legge, pare necessaria pure l'indicazione di data, luogo di nascita e residenza.

Laddove venga chiamato alla funzione di amministratore di sostegno un ente, come consente di fare l'art. 408, comma 4, c.c., nel decreto di nomina va precisata la ragione sociale dell'ente con le complete generalità del legale rappresentante, come ha cura di precisare l'art. 49 bis, n. 3, att. cc.

La scelta del soggetto chiamato a ricoprire l'incarico avviene individuando la persona più adatta tra quelle elencate nell'art. 408 c.c., norma che indica, quale primario criterio di scelta, la tutela e la cura «degli interessi della persona del beneficiario».

Il decreto deve indicare la «durata dell'incarico» (n. 2).

La durata dell'incarico di amministratore di sostegno può essere a tempo indeterminato, ovvero, a tempo determinato (come precisano i successivi commi 6 ed 8 dell'art. 405 c.c.).

La scelta del g.t., riguardo la durata dell'incarico, può dipendere dalla tipologia di patologia che affligge il beneficiario; dovendosi riguardare se la stessa sia suscettibile di presumibile guarigione, come pure alla tipologia di incapacità gestionale, la quale potrebbe rivestire durata «temporanea».

In ipotesi di nomina di a.d.s. a tempo indeterminato, la legge ha cura di precisare che la durata della funzione non può eccedere i dieci anni, tranne quando «l'incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti» (art. 410, comma 3, c.c.).

L'incarico conferito a tempo determinato è suscettibile di «proroga» «con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine» (art. 405, comma 6, c.c.).

Prescindendo dall'esame del contenuto dei nn. 3 e 4 dell'art. 405, comma 5, c.c. che, data la loro rilevanza, sono esaminati autonomamente in apposito §, va evidenziato che il decreto di nomina può contenere limitazioni, anche periodiche, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere disponibilità (n. 5).

Sotto questa voce, il giudice può indicare al vicario le modalità di utilizzazione del peculio; precisando se lo stesso sia destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita dell'amministrando, ovvero, impiegato aliunde.

Si chiarisce così se ed in che termini il beneficiario conservi spazi autonomi di spesa e di capacità di agire.

La prescrizione sui limiti di spesa appare necessaria laddove siano emersi profili di sperpero, ovvero, rischi di profittamento o circonvenzione da parte di terzi in danno del beneficiario.

Amministrazione rappresentativa o di assistenza (profilo oggettivo)

Nel precedente § ci si è riservati di approfondire contenuto ed oggetto dell’incarico affidato all’amministratore di sostegno.

Dispongono le previsioni affidate ai nn. 3 e 4 del comma 5 dell’art. 405 c.c.: «il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione... 3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno...».

In questa cruciale disposizione si coglie la sostanziale diversità intercorrente tra nuova e vecchie forme di protezione. Mentre per interdizione ed inabilitazione il sistema codicistico consente a priori di conoscere la tipologia di atti di autonomia negoziale che il disabile è in grado di effettuare e quali, invece, sono preclusi, dato che quest’ultimo non è considerato nel suo concreto divenire, né riguardato nella sua personalità, quale portatore di esigenze, istanze, bisogni concreti, ma piuttosto come un individuo ideale e figura astratta.

Invece, per il beneficiario di a.d.s., questo criterio aprioristico ed astratto non vale, opposta essendo la filosofia sottesa al relativo regime giuridico: ciascun beneficiario, in quanto persona, ha «ritagliato su misura» il proprio statuto, sicché occorre accertare, volta a volta, quali atti di autonomia gli siano preclusi.

La caratteristica della protezione personalizzata, rispetto alla rigidità e sostanziale immutabilità dell’interdizione (che è una vera e propria «gabbia» giuridica standard, eguale per tutti, oltre che inossidabile, per via del giudicato in tal modo che si forma), risiede proprio nella flessibilità, proporzionalità e capacità di adattamento alle specifiche individuali esigenze del beneficiario; oltre alla possibilità di modificare o di integrare in ogni momento, in tempi relativamente celeri, il decreto istitutivo, al mutare delle esigenze personali dell’interessato (art. 407, comma 4, c.c.)

Diversamente dalle vecchie risposte protettive, essenzialmente dirette alla tutela del patrimonio dell’infermo e/o dei suoi familiari, l’amministrazione di sostegno ha ambito applicativo assai esteso, dato che l’incarico del vicario concerne tanto la cura personae, quanto la cura patrimonii.

Dall’esegesi delle disposizioni normative emerge che l’amministrazione di sostegno può avere:

a) tipologia «sostitutiva»; quando all’amministratore è conferito il «potere di compiere atti in nome e per conto del beneficiario» (art. 405, comma 5, n. 3, c.c.). In tal caso, il giudice attribuisce al vicario un potere di rappresentanza esclusiva del beneficiario, il quale, per converso, è privato della capacità di agire per il compimento di questi atti, per quanto gli sia conservato il diritto di compiere liberamente tutti gli atti che non rientrano nell’elencazione del decreto, ricavabili per sottrazione dal novero di quelli non inclusi nel provvedimento di nomina;

b) ovvero, di «assistenza»; quando il beneficiario «può compiere gli atti solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno» (art. 405, comma 5, n. 4, c.c.). Questo secondo modulo trova il suo modello di riferimento nella curatela dei minori emancipati e degli inabilitati (artt. 394 e 424 c.c.). Mediante l’utilizzo della figura giuridica dell’atto complesso diseguale nel quale, al compimento dell’atto convergono due distinte volontà, sia pure dotate di differente peso giuridico (Zambrano, 211).

L’amministrazione di sostegno si configura cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l’amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell’amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l’ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, in caso di amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell’amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza (Cass. n. 6079/2020). L’amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza necessità di gestire un patrimonio, poiché l’istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire (Cass. VI, ord. n. 19866/2018).

Il decreto di nomina può prevedere di estendere al beneficiario «determinati effetti, limitazioni o decadenze, previste da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato» (art. 411, comma 4, c.c.).

Le esigenze che l’amministrazione di sostegno è in grado di vicariare non sono esclusivamente quelle di natura prettamente economica, ma pure quelle di natura personale, come precisa il comma 4.

Queste ultime esigenze possono di per sé giustificare l’apertura della procedura, «senza necessità di gestione del patrimonio» (Cass. n. 19866/2018, in Il familiarista).

Categorie di atti rimessi all’amministratore di sostegno

L' art. 405, comma 5, c.c. precisa che il decreto di nomina « indica gli atti» che l' amministratore di sostegno può compiere in luogo del rappresentato o in assistenza col beneficiario. Il progresso di civiltà rispetto al precedente sistema di protezione degli incapaci appare oltremodo evidente se solo si consideri che, per la tutela di minori ed interdetti, era previsto, generalmente e genericamente, che il tutore rappresentasse l' incapace « in tutti gli atti civili» (art. 357 c.c.), senza compiere distinzioni di sorta.

Con la l. n. 6 del 2004 è divenuto preciso dovere del giudice tutelare « indicare » specificamente in decreto, in riferimento alla situazione personale esaminata, quali atti l ' amministratore di sostegno possa compiere in rappresentanza, ovvero in assistenza del beneficiario.

Il senso della legge impone al giudice l ' individuazione di una precisa tipologia di atti.

Tra i principi informatori della legge si individuano quelli di proporzionalità , flessibilità e personalizzazione della misura, in relazione alle esigenze ed ai precipui ed a i bisogni personologici del disabile (Masoni, 454).

Il giudice tutelare in materia è dotato di ampi poteri officiosi con riguardo al contenuto del decreto di apertura della procedura, potendo non solo individuare i bisogni del beneficiario, ma anche integrare in ogni tempo le decisioni assunte con il decreto di nomina dell' a.d.s. (Cass. n. 4266/2020 ).

In particolare, si esclude che il g.t. svolga in materia mere funzioni notarili, « a garanzia della legittimità formale degli atti incidenti sula sfera personale e patrimoniale del beneficiario », ma piuttosto quella di « tutelare effettivamente quest ' ultimo », potendo piuttosto « modellare i poteri dell 'amministratore di sostegno e di stabilire volta per volta, l ' estensione in relazione alle necessità concrete e alle disponibilità finanziarie del beneficiario e di vigilare sulla sua attività» (Cass. n. 1606/2020 ). Rispetto alla determinazione dei poteri dell' amministratore di sostegno Cass. I, n. 12460/2108 aveva affermato che il giudice tutelare può prevedere d ' ufficio, ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell' amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà . Infatti - esclusa la possibilità di estendere in via analogica l' incapacità di testare, prevista per l ' interdetto dall' articolo 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell' amministrazione di sostegno, ed escluso che il combinato disposto degli articoli 774, comma 1 e 411, commi 2 e 3, c.c., non consenta di limitare la capacità di donare del beneficiario - la previsione di tali incapacità può risultare strumento di protezione particolarmente efficace per sottrarre il beneficiario a potenziali pressioni e condizionamenti da parte di terzi, rispondendo tale interpretazione alla volontà del legislatore che, con l ' introduzione dell' amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto duttile, e capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle differenti esigenze di protezione.

Si ritiene sia conforme al dettato normativo la specifica elencazione degli atti preclusi al beneficiario, che costituisce « somma garanzia del voto normativo, espresso nell' art. 1 della l. n. 6 /04, e nell' art. 409, comma 1, c.c.» (Bonilini, 222).

Viceversa, tradirebbe il senso « rivoluzionario» della protezione « personalizzata» quel decreto che si limitasse a conferire al vicario, indistintamente, tutti i compiti attinenti la gestione ordinaria ovvero straordinaria, del patrimonio del beneficiario.

Senza tradire questa cruciale scelta di civiltà compiuta dal legislatore, sarebbe, peraltro, possibile, per il giudicante riferirsi a categorie generali di atti che l ' amministratore di sostegno potrebbe compiere in luogo della persona.

La l. 21 dicembre 2017, n. 219, ha disciplinato in modo organico la materia del consenso informato, introducendo la possibilità di redigere disposizioni anticipate di trattamento (d.a.t.: art. 4).

Con riguardo agli incapaci, l ' art. 3 di questa legge ha conferito all' a.d.s. il potere di esprimere consenso (o dissenso) informato in materia sanitaria, sempre che il decreto di nomina, che preveda assistenza necessaria o rappresentanza esclusiva, abbia espressamente conferito tale potere in ambito sanitario.

Il principio di diritto testè normativamente introdotto è stato per la prima volta applicato dalla giurisprudenza geminiana (Trib. Modena 23 marzo 2018, in DFP , 2018, I, 1378), la quale ha precisato che i criteri ispiratori dell' operare dell' a.d.s. devono essere individuati nell' interesse del beneficiario e nella volontà dallo stesso in precedenza espressa.

Profili di vigilanza

Il n. 6 dell'art. 405 c.c. ha cura di specificare che il decreto deve indicare quando l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice «circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario». La periodicit à della relazione viene stabilita dal giudice in relazione alle specifiche esigenze del beneficiario ed all'incarico ricevuto. L'amministratore non ha, come invece il tutore del minore o dell'interdetto, un obbligo di rendicontazione annuale, ma ha un obbligo di relazionare, per iscritto, nei tempi stabiliti dal decreto di nomina.

La previsione del n. 6 va raccordata con ulteriori disposizioni del microsistema delle misure di protezione e, in particolare, con l'art. 407, comma 4, c.c. (su cui infra) a tenore del quale: «il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno».

Come pure con la norma di attuazione: «il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, l'amministratore di sostegno, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario» (art. 44 att. c.c.).

Dal coacervo di dati normativi, emerge che il g.t. esercita un diuturno controllo sull'attività esplicata dall'amministratore di sostegno nell'interesse del beneficiario (Masoni, 457).

Pluralità di amministratori di sostegno

Le disposizioni normative concernenti la nomina dell ' amministratore di sostegno (art. 404,405 c.c., etc.) utilizzano il termine al singolare ( « un amministratore di sostegno» ).

Tuttavia, dato che tale figura di rappresentante della persona può essere chiamata a curare non solo interessi di tipo patrimoniale, ma anche personali ed esistenziali del beneficiario, il sistema della neo protezione non sembra ostare a che tali profili, in relazione a singole, concrete esigenze da surrogare, possano venire scissi ed affidati a figure diversificate. In tal modo, accanto all ' amministratore di sostegno, potrebbe essere nominato un co-amministratore di sostegno.

Per prima è stata la giurisprudenza modenese ad introdurre tale possibilit à giustificando la nomina congiunta in riferimento alle peculiarit à della fattispecie (Trib. Modena, 24 ottobre 2005 , Dir. giust. , 2005, n. 46, 60; in Riv. not., 2006, 816; in Giur. mer. , 2006, 67, con nota di Bulgarelli , Casi di nomina di co-amministratore di sostegno ).

L ' idea è stata poi seguita anche da ulteriori uffici tutelari (Trib. Trieste 14 gennaio 2008), non senza qualche iniziale contrasto.

Poi, di nuovo ribadita dall ' ufficio tutelare geminiano (Trib. Modena 25 settembre 2006, in Giur. mer. , 2006, 950), ed anche in tempi recenti (Trib. Modena 16 giugno 2014), per divenire modalit à di nomina sostanzialmente accettata dalla prassi.

  La prevalente dottrina ha riconosciuto (Tommaseo , 159; Cendon , R. Rossi , 655), l ' insussistenza di ostacoli normativi alla nomina plurima, sempre che i due amministratori nominati svolgano attivit à differenti, operando in settori e con compiti di sostegno differenziati ma pur sempre nell ' esclusivo interesse di cura degli interessi del beneficiario. Tale scelta è conforme alla finalit à del nuovo istituto, consistente nel « tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell ' espletamento delle funzioni della vita quotidiana» .

  Di recente la figura del co-amministratore di sostegno è stata ammessa per garantire il principio di bigenitorialit à ( Trib. Genova 17 dicembre 2015 , in Ilfamiliarista.it, 2016, con nota adesiva di R. Rossi , Nomina di due co-amministratori di sostegno per assicurare la bigenitorialit à; in Fam. dir. , 2016, 1179, con nota adesiva di Finotti , Nomina di due co-amministratori di sostegno: se e quando due è meglio di uno ).

Un decreto di merito ha nominato accanto all ' amministratore di sostegno la figura del pro-amministratore, sulla falsariga di quanto dispone l ' art. 360 c.c., con riguardo al tutore del minore e dell ' interdetto (art. 424 c.c.), in ipotesi di conflitto di interessi (Trib. Modena 16 ottobre 2006 ).

Provvedimenti urgenti

Il quarto comma dell' art. 405 c.c. riconosce al giudice tutelare la facoltà di adottare, « quando ne sussista la necessità», anche d' ufficio « i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione ed amministrazione del patrimonio» .

Tra i « provvedimenti urgenti» necessari alla « conservazione ed amministrazione del patrimonio dell' interessato», ovvero, per la cura della persona, l' art. 405 c.c. ammette la nomina di un « amministratore di sostegno provvisorio» .

Il provvedimento urgente di nomina provvisoria dell' amministratore di sostegno, data l 'urgenza e necessità di provvedere, può essere adottato senza previa audizione del beneficiario e dei parenti, in deroga al disposto affidato al comma 2 dell' art. 407 c.c.

La nomina può fondarsi sulla documentazione contenuta nel fascicolo processuale, ovvero, laddove i tempi processuali lo consentano, sulle sommarie informazione assunte dai parenti del beneficiario, ovvero, da altri soggetti in grado di fornire informazioni utili al giudice ai fini della nomina (quali, ad es., i medici, gli assistenti sociali, etc.).

La nomina provvisoria è «prodromica» alla nomina di un amministratore di sostegno definitivo, che verrà nominato all' esito dell' udienza di audizione del beneficiario.

La forma del provvedimento è sempre quella del decreto, dotato di forma scritta, agli effetti della successiva pubblicità.

Pubblicità: annotazione nel registro delle amministrazioni di sostegn

Il codice assoggetta il decreto istitutivo e quello di chiusura dell' amministrazione di sostegno ad un regime pubblicitario a duplice binario.

Da un canto, « il decreto di apertura dell ' amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell ' amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell ' apposito registro» (art. 405, comma 7, c.c.);

Dall ' altro, « il decreto di apertura dell ' amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all ' ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all ' atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell' incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga» (art. 405, comma 8, c.c.).

La dottrina ha sottolineato che l ' apparato pubblicitario è stato predisposto per consentire soprattutto a terzi un ' adeguata conoscenza di quelle limitazioni all' agire del beneficiario, non diversamente da quanto avviene per l ' interdizione e l ' inabilitazione (Chizzini, 475).

La ratio del sistema pubblicitario è rinvenibile nell' esigenza di portare a conoscenza dei terzi che intendano contrattare con beneficiari di amministrazione di sostegno se ed in che limiti questi ultimi siano dotati di capacità di agire. La disciplina normativa presiede ad un' esigenza generale di natura pubblicistica, di tutela dei traffici giuridici.

I due sistemi pubblicitari cos ì predisposti dal legislatore si connotano in modo differente.

L ' annotazione del decreto di nomina nel registro delle amministrazioni di sostegno ai sensi dell ' art. 47 att. c.c. avviene « immediatamente», a cura del cancelliere dell ' ufficio tutelare.

La formula normativa evidenzia che non si procede ad annotazione in ipotesi di rigetto dell' istanza, ovvero unicamente in correlazione ad una limitazione di capacità d ' agire.

Per espressa disposto normativo, l' annotazione permette di conoscere in termini esatti, seppur succinti, la  condizione giuridica del beneficiario in seguito a pronunzia del decreto istitutivo; di conoscerne lo « statuto » giuridico, dato che nel registro vengono annotati « gli estremi essenziali del decreto che dispone l' amministrazione di sostegno e ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d' urgenza ai sensi dell' art. 405 del codice», come pure « le complete generalità del beneficiario e dell' amministratore di sostegno» (art. 49- bis disp. att. c.c.).

L ' informazione che garantiscono i registri di cancelleria è completa , « specchio fedele delle vicende che attengono l ' amministrazione». Per intenderci, si tratta di un sunto del decreto giudiziale, con precisa indicazione della tipologia di poteri rimessi al vicario, con susseguente limitazione di capacità di agire in capo al beneficiario.

In alternativa al registro cartaceo di cancelleria, è ammessa la conservazione e registrazione di questi dati in modalità telematica.

Tuttavia, la consultazione dei registri non è libera per coloro che non sono stati parti del procedimento, ma può essere consentita, anche per ragioni di tutela della riservatezza, solo su richiesta motivata al tribunale e con favorevole provvedimento.

L' acceso al registro delle amministrazioni di sostegno tenuto dalla cancelleria e al relativo fascicolo processuale non è libero e pubblico, in quanto, a tutela della privacy della persona, ne è consentita la consultazione a domanda, dimostrando un interesse giuridico, previa autorizzazione del g.t., il quale abbia previamente acquisito il parere favorevole dell' amministratore (Masoni , 461).

Siffatto regime pubblicitario riveste natura dichiarativa, ovvero, di pubblicità notizia, in quanto l' efficacia del provvedimento di nomina e di conseguente limitazione della capacità di agire del beneficiario si produce, anche nei confronti dei terzi, a prescindere dall' annotazione, essendo sufficiente la pubblicazione del decreto di nomina (Chizzini , 477 e 470; Tommaseo, 168).

Annotazione a margine dell’atto di nascita

La conoscenza acquisibile mediante «annotazione a margine dell'atto di nascita del beneficiario» (ai sensi dell'art. 405, comma 8, c.c.) appare agevole, in quanto i registri sono tenuti presso le anagrafi comunali e sono liberamente consultabili, ma ha contenuto tipico della «annotazione», consistente in una trascrizione accessoria, ossia, in una registrazione eseguita a margine di altra trascrizione.

La pubblicità mediante annotazione si inserisce a pieno titolo nel solco della tradizione, che ancora oggi prevede l'annotazione a margine dell'atto di nascita dei decreti di nomina e revoca del tutore e del curatore provvisorio in pendenza di giudizio, come pure delle sentenze di interdizione, inabilitazione e revoca (art. 49, lett. d ed e), d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Mentre siffatta informazione appare adeguata alla tutela dei terzi per i provvedimenti di interdizione ed inabilitazione, data la predeterminazione legale degli effetti che il provvedimento ablativo determina sulla capacità di agire dell'infermo di mente, non altrettanto può ripetersi per il decreto pronunziato ai sensi dell'art. 405 c.c., che di per sé non specifica la natura incapacitante, ovvero, per nulla (o solo parzialmente) incapacitante del provvedimento di nomina dell'a.d.s. Cosicché questa seconda tipologia pubblicitaria appare insufficiente ed inidonea alle esigenze del commercio e dello scambio negoziale, che necessita di un'informazione rapida e completa con riguardo allo statuto giuridico della persona e della connessa capacità d'agire.

Dal registro anagrafico comunale emerge unicamente che è stata aperta (o è stata chiusa) una procedura di amministrazione di sostegno, senza ulteriori precisazioni.

Una tipologia di informazione incompleta che necessita di arricchimento informativo mediante accesso al registro delle amministrazioni tenuto presso la cancelleria del tribunale; ovvero, laddove il terzo intenda contrattare col beneficiario, di acquisire dall'amministratore di sostegno copia completa del decreto di nomina.

Casellario

Il sistema pubblicitario del decreto di nomina di amministrazione di sostegno si completa con le modifiche apportate dalla l. n. 6/2004 (art. 18), in tema di casellario.

Nel casellario giudiziale sono annotati « i decreti che istituiscono, modificano o revocano l ' amministrazione di sostegno» (art. 3, lett. p , d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Dato che nell' attuale sistema del casellario non vengono prese iscrizioni per persone che abbiano  compiuto gli ottanta anni (art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) consegue che tale forma di pubblicità non può operare per gran parte dei soggetti che necessitano di un amministratore di sostegno.

Questo sistema informativo, ereditato dallo statuto di interdizione ed inabilitazione, che gi à la dottrina aveva criticato in quanto costituiva « una violazione della vita privata dell ' interdetto o dell ' inabilitato» ( Napoli , 222-223), è stato riprodotto, senza alcuna effettiva giustificazione, nè innovazione significativa, anche per la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno.

Il casellario è strumento pubblicitario di sanzioni e non dovrebbe dare notizia di un provvedimento che è a favore dell' incapace e non contro di lui (Tommaseo, 168).

Modifica e revoca del decreto

Dispone l' art. 407, comma 4, c.c. che il giudice tutelare pu ò , in ogni tempo, modificare o integrare, anche d ' ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell ' amministratore di sostegno.

Strumentale all ' esercizio della facolt à di revoca e modifica del provvedimento adottato è la disposizione di attuazione: « il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l ' amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell ' amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario» (art. 44 disp. att. c.c.)

Come emerge dalla normativa di riferimento, in materia di amministrazione di sostegno, il legislatore ha consapevolmente adottato la tecnica di revocabilit à del provvedimento conclusivo, escludendo che il decreto acquisisca autorit à di giudicato e sia immodificabile (come le sentenze di interdizione o di inabilitazione che passano in cosa giudicata). Si è preferito seguire la tecnica legislativa dei provvedimenti camerali pronunziati rebus sic stantibus ( « i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca» : art. 742 c.p.c.).

Per il decreto di nomina dell ' amministratore di sostegno una statuizione stabile ed immodificabile mal si adatterebbe teleologicamente alla protezione mite, idonea ad adeguarsi all ' evoluzione della malattia del beneficiario, come pure all ' evolversi delle necessit à gestorie che vi si riconnettono.

Il legislatore ha quindi prescelto un regime giuridico, di revocabilit à e modificabilit à del decreto, che idoneamente soddisfa tali esigenze.

La norma chiarisce che il potere modificativo del decreto è esercitatile « anche d ' ufficio» da parte del giudice tutelare, senza necessit à di istanza di parte e senza limiti temporali (sul punto, Cass. n. 4266/2020 ).

Il potere di modifica compete al g.t., anche quando il decreto sia stato oggetto di riesame da parte della Corte d' appello.

Bibliografia

Bonilini, in Bonilini, Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2007; Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli: l'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, in L'amministrazione di sostegno, a cura di Ferrando, Milano, 2005; Cendon, Rossi, Amministrazione di sostegno, Torino, 2009, I, 655; Chizzini, in Bonilini, Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2007;  Giacardi, Amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione, Altalex 15/3/2020;  Masoni, Amministrazione di sostegno, consenso dell’interessato e rete protettiva tutelante, ilfamiliarista 18-24/2/2021; Masoni, Il giudice tutelare, Milano, 2018; Patti, L'amministrazione di sostegno: continuità e innovazione, in L'amministrazione di sostegno a cura di Patti, Quaderni Familia, Milano, 2005; MASONI, Il consenso informato espresso per il paziente incapace all'auotodeterminazione terapeutica, in Il familiarista, 2019.Tommaseo, in Bonilini, Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno, Milano, 2008, 158; Zambrano, in Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, a cura di Salito, Matera, Padova, 2013; R. ROSSI, Amministrazione di sostegno: questioni e soluzioniOfficna dir., Milano, 2019.

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