Codice Civile art. 421 - Decorrenza degli effetti della interdizione e dell'inabilitazione.InquadramentoL'art. 421 detta una regola che può apparire ovvia ma che riveste una sua importanza. L'interdizione e l'inabilitazione sono pronunciate con sentenza ed è dunque dal momento in cui la sentenza viene ad esistere, con la pubblicazione ad opera del cancelliere, che si verificano gli effetti di mutamento dello status che da essa derivano. L'indicazione legislativa in tal senso serve a chiarire che, dovendo la sentenza essere annotata nei debiti registri pubblici e nell'atto di nascita, questi adempimenti sono successivi alla produzione degli effetti del provvedimento del giudice e si risolvono in forme di pubblicità notizia. La sentenza ha, dunque, efficacia costitutiva. La regola così stabilita subisce tre eccezioni, l'una delle quali indicata dallo stesso art. 421 e le altre rilevabili da ulteriori norme di diritto positivo. Esse sono relative alle seguenti situazioni: - l'art. 416 c.c. consente che il minore non emancipato possa essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età: in questo caso l'interdizione e l'inabilitazione hanno effetto dal giorno in cui il minorenne raggiunge l'età maggiore; - la donazione fatta dall'inabilitato prima della sentenza o prima della nomina del curatore provvisorio può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione; e il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio di inabilitazione (art. 776 c.c.); La disposizione deroga non soltanto alla regola per cui gli effetti dell'inabilitazione si producono con la sentenza che ne fa pronuncia ma anche al principio posto dall'art. 427, secondo comma, c.c., per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della nomina del curatore provvisorio: essa, infatti, prevede che gli effetti della sentenza retroagiscano al momento della domanda di inabilitazione; - il citato art. 427 dichiara annullabili gli atti compiuti dall'incapace nel periodo successivo alla nomina del tutore o del curatore provvisorio e precedenti alla sentenza. Non ricorrendo le dette eccezioni, gli atti posti in essere dopo l'inizio del procedimento per interdizione o per inabilitazione sono pienamente validi ed efficaci. Opera, in proposito, la presunzione di ordinaria capacità del soggetto nei cui confronti è proposta l'azione: salvo ricorrano le condizioni dell'incapacità naturale ex art. 428 c.c. L'incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione, con la conseguenza dell'operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della decisione (Cass. n. 7477/2011, la quale ha confermato la sentenza di merito secondo cui, stante la detta presunzione, l'interessato all'azione avrebbe dovuto provare in modo univoco e rigoroso e con riguardo ad ogni singolo atto impugnato la sussistenza dell'incapacità naturale). Nello stesso senso, Cass. n. 5248/1983. In questo ordine di idee, si era affermato che il testamento redatto prima della sentenza è valido ed è efficace, salva la prova dell'incapacità naturale (Cass. n. 130/1968). BibliografiaAmadio, Macario, Diritto di famiglia, Milano 2016; Bartolini, La riforma del processo civile, Piacenza, 2023, p. 98; Bianca, Diritto civile, I, Milano, 2002; Bonilini, Manuale del diritto di famiglia, 10° ediz. Torino, 2022; Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, 10° ediz., Torino; Bonilini, Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale, in Pers. Fam. 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