Codice Civile art. 422 - Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.

Francesco Bartolini

Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.

[I]. Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato [324 c.p.c.].

Inquadramento

L'art. 422 deroga al principio generale dell’immediata efficacia esecutiva della sentenza, a decorrere dal momento della sua pubblicazione. Se questa è di rigetto dell’istanza di interdizione o di inabilitazione e se era stato nominato un tutore provvisorio o un curatore provvisorio, può disporsi nello stesso provvedimento che questi resti in carica sino al passaggio in giudicato della pronuncia. La disposizione ha una evidente finalità cautelare, per l’eventualità che le esigenze giustificatrici della nomina provvisoria perdurino nonostante il rigetto della domanda e nell’attesa di un provvedimento divenuto definitivo, in esito ai possibili ulteriori gradi del giudizio.

La dottrina evidenzia l’opportunità di impedire che un medesimo soggetto si trovi sottoposto, alternativamente e in stretto volgere di tempo, a periodi in cui è ritenuto

Per Cass. n. 1770/2012, ove il giudizio di inabilitazione si concluda con un provvedimento dirigetto, ciò che passa in giudicato è soltanto la statuizione sull'assenza, nel momento in cui la sentenza viene pronunciata, dei requisiti necessari per procedere alla dichiarazione di inabilitazione, ossia di una seria e permanente menomazione delle facoltà mentali dell'interessato. La Corte ha aggiunto che ciò non toglie, tuttavia, che singoli elementi valutati in quel giudizio ai fini del rigetto dell'istanza possano essere tenuti in considerazione, alla luce del complessivo quadro psichico dell'interessato, per risalire ad eventuali altri fatti ignoti, quale, ad esempio, la sussistenza di uno stato di incapacità naturale rilevante ai fini dell'art. 428 c.c. la medesima pronuncia precisa inoltre che sulle pronunce di interdizione e di inabilitazione si forma un giudicato sui generis, in quanto esse, siccome grandemente limitative della capacità di agire, costituiscono una eccezione alla regola della pienezza dell'esercizio dei propri diritti da parte di ciascun individuo e devono necessariamente correlarsi ad un'infermità mentale (idonea ad escludere la capacità di provvedere ai propri interessi) che non soltanto sia abituale ma soprattutto persistente nel tempo. Da questi elementi consegue, per il Supremo collegio, che la pronuncia costitutiva dichiarativa dell'interdizione o dell'inabilitazione è indissolubilmente correlata alla persistenza di tale infermità, tanto da essere qualificata come resa allo stato degli atti.

Bibliografia

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