Codice Civile art. 345 - Denunzie al giudice tutelare.

Annachiara Massafra

Denunzie al giudice tutelare.

[I]. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore [620], devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

[II]. Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

[III]. I parenti entro il terzo grado [76] devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Inquadramento

Al fine di rendere tempestiva la costituzione degli organi tutelari, la legge ha imposto a determinati soggetti l'obbligo di segnalare al giudice quei fatti dai quali trae origine l'apertura della tutela e dei quali sono a conoscenza per motivi di ufficio, per vincoli familiari, o altre circostanze (così, Bucciante, 696).

La disposizione in commento, quindi, disciplina gli obblighi di comunicazioni gravanti sull'Ufficiale dello stato civile, sul Notaio, sul cancelliere, sui parenti entro il terzo grado e sulla persona designata.

In particolare, l'Ufficiale dello Stato civile ha l'obbligo di «dare notizia» (sebbene la norma di riferisca impropriamente alla «denuncia») entro 10 giorni al Giudice tutelare dell'avvenuta ricezione della dichiarazione di morte di una persona, la quale ha lasciato figli in età minore, e dell'avvenuta ricezione della dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti.

Il Notaio ha l'obbligo di dare notizia al Giudice tutelare, entro 10 giorni, della pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore.

Anche il cancelliere è tenuto a dare notizia al Giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela, entro 15 giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria (in merito alla terminologia utilizzata dal legislatore, Dell'Oro, 39, Santarcangelo, 450, Pazè 400).

Oltre ai pubblici ufficiali sopra indicati il legislatore ha imposto l'obbligo di denunzia anche ai parenti entro il terzo grado. Questi ultimi sono tenuti a comunicare, entro 10 giorni, al Giudice tutelare, il fatto dal quale derivi l'apertura della tutela e tale dovere grava anche sulla persona che sia stata designata come tutore o protutore.

La comunicazione al Giudice tutelare può comunque essere effettuata anche dalla Polizia o dai Servizi sociali territorialmente competenti (Pazè, 400); vengono in tal caso in considerazione le segnalazioni relative ai minori stranieri non accompagnati collocati ex art. 403 c.c. in adeguate strutture di accoglienza.

In caso di omissione o ritardo nell'adempimento dell'obbligo in questione l'Ufficiale dello stato civile, il cancelliere ed i pubblici ufficiali in genere possono incorrere nelle sanzioni penali comminate per l'esercizio del loro ufficio, di cui all' art. 382 c.p., mentre non sono previste sanzioni a carico dei parenti.

Si ritiene che tale diversità sia dovuta all'assenza in capo agli stessi di una preparazione giuridica che non necessariamente posseggono (Dell'Oro, 44). Parimenti, nei confronti di coloro i quali sono stati designati tutori o protutori non è prevista alcuna sanzione specifica, atteso che la mera designazione quale tutore o protutore non comporta l'acquisizione della qualità di pubblico ufficiale con conseguente inapplicabilità dell' art. 382 c.p., relativo invece a persone che già rivestano tale funzione (in merito, Dell'Oro, 44).

Bibliografia

Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino 1997; De Cupis, Della tutela dei minori, in Cian-Oppo Trabucchi (diretto da) Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992; Dell'Oro, Tutela dei minori, in Comm. S.B., artt. 343-389, Bologna-Roma, 1979; Pazè, La tutela e la curatela dei minori, in Zatti (diretto da) Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2012;; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, Milano, 2003.

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