Codice Civile art. 367 - Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.

Annachiara Massafra

Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.

[I]. Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

[II]. Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

[III]. In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito [368].

Inquadramento

La disposizione in commento impone al solo tutore, e non anche al protutore ed al curatore speciale, di rappresentare esattamente, prima della chiusura dell'inventario, i suoi rapporti economici con il minore (circa la non necessità della dichiarazione da parte del protutore e del curatore: Dell'Oro, 163; De Cupis, 457).

Sicché, il notaio o il cancelliere, prima della chiusura delle operazioni di inventario, hanno l'obbligo di interpellare in merito il tutore. Laddove quest'ultimo sia stato dispensato dalla redazione dell'inventario con il ministero di un cancelliere o di un pubblico ufficiale (si veda sub art. 362 e 363 c.c.) dovrà comunque redigere una propria dichiarazione che sarà inserita nell'inventario o ad esso allegata (Pazè, 336).

L'indicazione di eventuali debiti o crediti, alla luce di quanto previsto in tema di incapacità all'ufficio tutelare e di quanto previsto con riferimento all'eventuale esistenza di opposizione di interessi tra tutore e minore, non determina alcuna conseguenza, purché essa sia dichiarata. Tale dichiarazione è infatti finalizzata a rendere trasparente la gestione patrimoniale da parte del tutore attraverso l'indicazione analitica di debiti, crediti o altre ragioni esistenti (in merito De Cupis, 457 c.c.; Stella Richter-Sgroi, 439; Bucciante, 709).

L'esistenza di eventuali crediti o debiti tra il tutore ed il minore, di per sé, non determina particolari conseguenze né rende il tutore incapace all'esercizio tutelare. Solo ove non si tratti di un mero rapporto di credito-debito ma di una grave opposizione di interessi «per effetto della quale è passibile di pregiudizio una parte notevole del patrimonio del minore» potrebbe riscontrarsi la causa di incapacità prevista dall'art. 350 c.c. (l'espressione è di De Cupis, 457).

Peraltro, attraverso la dichiarazione, è possibile fin dall'inizio che il protutore svolga la propria funzione vicaria con riferimento a quegli atti rispetto ai quali già risulti evidente l'opposizione di interessi tra il tutore ed il pupillo, ex art. 360 c.c. (sul punto, Dell'Oro, 163; De Cupis, 457).

Bibliografia

Bisegna, Tutela e curatela, in Nss. D.I., XIX, Torino, 1973; Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Rescigno (diretto da) Trattato di diritto privato, Torino, 1997; De Cupis, Della tutela dei minori, sub Art. 343-389, in Cian-Oppo Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992; Dell'Oro, Tutela dei minori, in Comm. S. B., artt. 343-389, Bologna- Roma, 1979; Pazè, La tutela e la curatela dei minori, in Zatti (diretto da) Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2012; Stella Richter- Sgroi, Delle persone e della famiglia, in Commentariodel codice civile, Torino, 1958.

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