Codice Civile art. 344 - Funzioni del giudice tutelare.

Annachiara Massafra

Funzioni del giudice tutelare.

[I]. Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge (1).

[II]. Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni [43 ss. att.].

(1) Comma così modificato dall'art. 140 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Inquadramento

I genitori esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nel rispetto delle loro inclinazioni naturali, personalità ed aspirazioni. Il controllo giudiziario su tale esercizio è limitato e circoscritto ai casi in cui esso si traduca in un pregiudizio per il minore nei casi previsti dagli art. 330 e ss. c.c., nonché nelle fattispecie in cui venga sollecitato dagli stessi genitori in caso di contrasto, o di mancato rispetto delle decisioni stabilite dal giudice nell'ambito dei procedimenti di cui agli artt. 337-bis c.c. L'intervento giudiziario può inoltre essere determinato dalla richiesta delle parti nei casi previsti dall'art. 320 c.c., in tema di decisioni di natura patrimoniale.

La tutela, diversamente, è un complesso di poteri-doveri attribuiti dall'ordinamento ad un soggetto capace per la protezione di un soggetto totalmente incapace di agire che non sia sottoposto all'esercizio della responsabilità genitoriale (Santarcangelo, 435). L' esercizio della tutela è assoggettato, sotto molteplici e preminenti aspetti, al controllo del Giudice tutelare secondo le rilevanti modalità di cui appresso.

Il Giudice tutelare, nel cui Ufficio si riassume gran parte delle prerogative un tempo affidate al consiglio di famiglia, svolge infatti un ruolo peculiare che non si esplica solo attraverso il mero controllo del tutore bensì anche attraverso l'attiva partecipazione alle sorti personali e patrimoniali del minore (così Bucciante, 678).

Egli ha, in primis, il compito di sopraintendere alla tutele ed alle curatele aperte nel suo circondario, esercitando una funzione monocratica complessa. La stessa rubrica dell'articolo in commento, intitolata «funzioni del giudice tutelare», aiuta l'interprete a chiarire l'esistenza non di una ma di una molteplicità di funzioni in capo a questa Autorità giudiziaria, individuandone talune e rinviando contestualmente ad altre con l'espressione: «ed esercita le funzioni affidategli dalla legge» (De Cupis, 427).

Deve fin d'ora evidenziarsi che, secondo la Corte di Cassazione, il Giudice tutelare non è competente a nominare il tutore qualora sia pendente un procedimento di adozione, essendo in tal caso competente il Tribunale per i minorenni (Cass. I, n. 7941/2010). In tale fattispecie, peraltro, non appare conseguentemente chiaro quale sia il Giudice competente a sovraintendere alla tutela in assenza di un esplicito richiamo alla disciplina del codice civile da parte della normativa speciale in tema di adozione (Cass. I, n. 4989/1989 ha ritenuto che in tal caso la competenza spetti al Tribunale per i minorenni).

Nel sopraintendere alle tutele ed alle curatele, il Giudice tutelare ha funzioni deliberative, consultive, direttive e di controllo sugli aspetti della sfera giuridica del minore nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di tutela (Jannuzzi, 179; De Cupis, 428; Dell'Oro, 29).

L'ampiezza e la varietà dei poteri attribuiti è giustificata dalla circostanza che attraverso la tutela si attribuisce al tutore, giuridicamente, un potere corrispondente all'esercizio della responsabilità genitoriale in luogo di coloro che naturalmente dovrebbero esercitarla, così rendendosi necessario il controllo e la vigilanza da parte dell'Autorità giudiziaria. Alla limitazione dell'autonomia del tutore corrisponde pertanto l'estensione ed il penetrante contenuto delle funzioni del giudice tutelare (così De Cupis, 428).

Si è fatto riferimento poc'anzi ai poteri del giudice tutelare esercitabili durante lo svolgimento della tutela. Tuttavia, deve osservarsi che il giudice tutelare, prima ancora del giuramento del tutore, può adottare i provvedimenti urgenti necessari per la tutela del minore, sia sotto il profilo della cura che sotto il profilo del patrimonio, così assumendo direttamente le decisioni necessarie per la salvaguardia degli interessi del minore.

Quanto innanzi si verifica nel caso previsto dall'art. 361 c.c. che consente alla citata autorità, prima che il tutore ed il protutore abbiano assunto le proprie funzioni, di assumere, anche d'ufficio, decisioni a tutela del superiore interesse del minore.

Come sopra evidenziato, il Giudice tutelare ha anche funzioni consultive e deliberative. Egli, infatti, autorizza il compimento di atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 374 c.c., autorizza gli investimenti del minore di cui all'art. 372 c.c., delibera in merito al luogo ove il minore deve crescere, sull'avviamento agli studi, sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione, secondo quanto previsto dall'art. 371 c.c., sulla convenienza a continuare, alienare o liquidare le aziende commerciali che si trovino nel patrimonio del minore, nei termini di cui all'art. 371 c.c.

Il Giudice tutelare, nell'esercizio delle sue funzioni consultive, esprime il proprio parere con riferimento agli atti compiuti dal Tribunale in composizione collegiale di cui all'art. 747 c.p.c.

Al fine di esercitare le funzioni di cui agli artt. 344 e ss. c.c., ed in particolare al fine di dare attuazione alle decisioni assunte, il Giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Il potere indicato nel secondo comma della disposizione in commento si traduce nella possibilità di chiedere relazioni psico-pedagogiche agli enti pubblici (servizi sociali etc.), di vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti, nonché di compiere determinati atti su delega del Giudice Tutelare ai Servizi sociali ovvero alla polizia giudiziaria (si pensi alle informazioni richieste in merito alla persona del tutore ovvero al contesto socio ambientale relativo al minore.

Inoltre, e soprattutto, il giudice tutelare, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza, può convocare, in forza di quanto previsto dall'art. 44 disp. att. c.c., in qualsiasi momento, il tutore ed il protutore, l'eventuale curatore nominato, per assumere informazioni in merito al minore o a particolari situazioni che richiedono un approfondimento, così come può dare istruzioni al tutore inerenti gli interessi morali e patrimoniali. In caso di urgenza, le istanze possono essere a lui rivolte, dal tutore, oralmente. Il potere di dare istruzioni al tutore è uno degli strumenti più importanti attraverso il quale il Giudice tutelare sovraintende alla tutela, discutendosi in merito al contenuto delle istruzioni che possono essere impartite al tutore. Delle direttive troppo dettagliate e specifiche potrebbero, infatti, comprimere eccessivamente i poteri del tutore, vanificando il contenuto di disposizioni come quella di cui all'art. 357 c.c., mentre direttive eccessivamente generiche rischierebbero di essere improduttive di effetti. Sicché, autorevole dottrina, attraverso una analitica ricostruzione dei poteri riconosciuti al Giudice tutelare in specifiche fattispecie, quali quelle disciplinate dagli artt. 321 c.c., 371 c.c. e 384 c.c., ritiene che la vigilanza spettante al Giudice tutelare nei confronti del tutore, proprio in forza del sopra indicato potere di dare istruzioni, sia più ampia e diversa rispetto a quella prevista nei confronti dei genitori di cui all'art. 337 c.c. Muovendo da tale premessa si ritiene quindi che il Giudice tutelare, dando istruzioni al tutore, possa imporgli il compimento di un atto di straordinaria amministrazione solo qualora esso sia evidentemente utile o necessario per il minore e per il suo patrimonio. Diversamente, si ritiene illegittimo l'intervento del Giudice tutelare, volto a fissare delle direttive al tutore oltre i predetti limiti, qualora non sia motivato dalla necessità di evitare un pregiudizio al minore, atteso che, in tal modo, verrebbe vanificato il contenuto dell'art. 357, comma 3, c.c. (Bucciante, 678 e ss., in particolare 680 e 681).

per quanto concerne la forma delle decisioni del Giudice tutelare essa è quella del decreto motivato (ex art. 43 disp. att. c.c.) reclamabile al Tribunale per i minorenni, ex art. 45, comma 1, disp. att. c.c., (salvo che per le autorizzazioni di natura patrimoniale, e per quelle indicate specificatamente dalla medesima norma). Le istanze al Giudice tutelare possono essere formulate anche verbalmente secondo quanto prevede l'art. 43 disp. att. c.c. La decisione adottata dal Tribunale in sede di reclamo, peraltro, non è ricorribile per Cassazione, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria e amministrativa, sempre revocabile in relazione alla tutela del minore stesso (Cass. I, n. 1024/1983, fattispecie in tema di decreto di apertura della tutela).

Bibliografia

Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Rescigno (diretto da) Trattato di diritto privato, Torino 1997; De Cupis, Della tutela dei minori, in Cian-Oppo Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992; Dell'Oro, Tutela dei minori, in Comm. S.B., Bologna- Roma, 1979; Jannuzzi, in Lorefice (a cura di), Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000; Pazè, La tutela e la curatela dei minori, in Zatti (diretto da) Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2012; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, Milano 2003.

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