Codice Civile art. 347 - Tutela di più fratelli (1).

Annachiara Massafra

Tutela di più fratelli (1).

[I]. È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra i minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale [320 6].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 160 l. 19 maggio 1975, n. 151.

Inquadramento

La disposizione in esame prevede che nel caso in cui venga aperta la tutela per più fratelli, il Giudice tutelare nomini di regola un solo tutore. La tutela, difatti, svolge un ruolo suppletivo rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori. Ciò determina l'opportunità che ai minori venga nominato un unico tutore, atteso che in questo modo viene garantital'unicità dell' indirizzo educativo ed amministrativo nei loro confronti nonché resa più semplice la possibilità di mantenere i fratelli uniti nello stesso contesto abitativo,così evitando possibili contrasti in merito alle decisioni comuni alla prole che possano ostacolare o complicare l'attuazione del progetto di vita predisposto in loro favore (sul punto Stella Richter-Sgroi, 492; Dell'Oro, 55). Con questa soluzione il legislatore ha voluto creare, quindi, una situazione quanto più possibile vicina alla responsabilità genitoriale, garantendo l'unicità di indirizzo educativo, con l'effetto, sopra evidenziato, di mantenere il più possibile uniti i fratelli (De Cupis, 433, Dell'Oro, 56). Il tutore, in questo caso, esercita nei confronti dei fratelli non un potere unico ma tanti poteri strutturalmente distinti e riferibili a ciascun minore (così Bucciante, 699).

La nomina di più tutori

Premesso quanto evidenziato in sede di inquadramento, in ragione di particolari esigenze, è tuttavia possibile nominare più tutori per più fratelli, differentemente da quanto era stato in precedenza disposto dal legislatore del 1865. Si pensi all'ipotesi di minori che debbano essere collocati in dimore differenti, sempre che tale collocazione sia funzionale al soddisfacimento del loro superiore interesse, o che abbiano cospicui patrimoni distinti che richiedano una particolare attenzione nella gestione.

In questi casi il Giudice tutelare, prima di procedere alla nomina differenziata per ciascun minore, sarà tenuto ad effettuare una penetrante attività istruttoria, acquisendo le informazioni ritenute più opportune, avvalendosi, se del caso, dei Servizi sociali (in merito alla ratio legis si vedano, Dell'Oro, 56; De Cupis, 433; Bucciante, 697; Bisegna, 930).

La nomina del curatore speciale

Nel caso in cui tra i minori si profili un conflitto di interessi, non si fa luogo alla nomina di distinti tutori, per espressa previsione normativa, mentre è possibile nominare un curatore speciale.

Il conflitto implica che gli interessi patrimoniali dei minori siano contrastanti tra loro in quanto ove l'atto da porsi in essere porti vantaggio a tutti non si realizzerebbe alcun conflitto (Dell'Oro, 57; Bucciante, 699, Santarcangelo, 449). Il conflitto tra i minori, peraltro, potrebbe non avere solo natura patrimoniale, secondo autorevole dottrina, ben potendo coinvolgere interessi differenti anche di natura morale (De Cupis, 434).

La legittimazione a chiedere la nomina di un curatore speciale

Legittimati a chiedere la nomina di un curatore speciale sono il tutore, i minori, i prossimi congiunti e, ove vi sia una causa in corso, il Pubblico ministero ex art. 79 c.p.c. mentre è escluso il protutore (in merito si veda, Bucciante, 698).

Secondo taluni la domanda potrebbe essere presentata da chiunque vi abbia interesse, non essendo espressamente prevista alcuna limitazione in merito (Campese, 145; in merito si veda, altresì, Dell'Oro, 434, il quale include tra i soggetti legittimati anche i terzi interessati).

La domanda al Giudice tutelare assume la veste di un ricorso ove dovranno essere specificate le ragioni del conflitto. La decisione del Giudice tutelare, assume anche con riferimento a questa fattispecie, ex art. 43 disp. att. c.c., la forma di un decreto, impugnabile dinanzi al Tribunale per i minorenni (ex art. 45 disp.att. c.c. e 739 c.p.c.), mentre la decisione di quest'ultimo non è censurabile in Cassazione, essendo un decreto sempre revocabile e modificabile (Dell'Oro, 58).

Il curatore, diversamente dal tutore e dal protutore, non deve  prestare giuramento e con riferimento all'atto per il quale  è stato nominato rappresenta il minore anche in sede processuale ed ha gli stessi poteri del tutore (che comunque mantiene il dovere di vigilare sulle attività che vengono svolte dal curatore, Dell'Oro, 59).

La nomina del curatore, inoltre, non comporta la contestuale autorizzazione dell'atto per il quale egli è stato nominato. La nomina è difatti funzionale non tanto a porre in essere il negozio quanto a far sì che il curatore effettui un'autonoma valutazione dell'utilità dell'atto e presenti le necessarie richieste autorizzative al Giudice tutelare. Diversamente, la sua funzione sarebbe svuotata dei suoi contenuti e della sue finalità essenziali.

Qualora, peraltro, pur in presenza di un conflitto di interessi ed in assenza della previa nomina del curatore, il tutore compia l'atto quest'ultimo è annullabile così come quello posto in essere dal curatore, ove venga accertata l'assenza del conflitto (Dell'Oro, 60; Santarcangelo, 606, il quale specifica che ove la nomina sia stata effettuata erroneamente dal Giudice tutelare trovi applicazione l'art. 742 c.p.c.).

Come sopra evidenziato, la necessità di nominare un curatore speciale può sorgere in qualsiasi momento durante lo svolgimento della tutela.

Qualora l'esigenza di nominare il curatore sorga nel corso di una causa deve chiedersi quale giudice sia competente per la nomina. La disposizione in commento difatti attribuisce al giudice tutelare tale competenza e, tuttavia, esistono altre disposizioni che la attribuiscono, in caso di conflitto di interessi, ad altra autorità. Vengono in considerazione, quindi, gli artt. 78,79 e 80 c.p.c. che attribuiscono tale competenza al Presidente del Tribunale ovvero al giudice che procede (in quest'ultimo casoper i procedimenti  instaurati a decorrere dal 2 giugno 2022, ex art.1, comma 37,  della l. 26 novembre 2021 n. 206).

Secondo la giurisprudenza risalente, che allo stato è l'unica ad essersi pronunciata in merito, la disposizione in commento ha carattere speciale e pertanto prevale sugli artt. 78 e ss. c.p.c. (Cass. I, n. 3650/1975).

Una volta nominato il curatore, organo occasionale e transitorio, trovano inoltre applicazione nei suoi confronti le disposizioni relative al tutore, in quanto compatibili (Bucciante, 685). Quest'ultimo peraltro vigila sul curatore e sulle attività da lui compiute ( Dell'Oro, 59).

Bibliografia

Bisegna, Tutela e curatela, in Nss. D.I.., XIX, Torino, 1973; Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino 1997; Campese, Il Giudice tutelare e la protezione dei soggetti deboli, Milano, 2008; De Cupis, Della tutela dei minori, in Cian-Oppo Trabucchi (diretto da) Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992; Dell'Oro, Tutela dei minori, in Comm. S.B., Bologna- Roma, 1979; Jannuzzi-Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004; Pazè, La tutela e la curatela dei minori, in Zatti (diretto da) Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2012; Pugliatti, Della tutela e dell'emancipazione in D'Amelio (diretto da) Commentario, I, Firenze, 1940; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, Milano, 2003; Stella Richter- Sgroi, Delle persone e della famiglia, in Commentariodel codice civile, Torino, 1967.

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