Codice Civile art. 351 - Dispensa dall'ufficio tutelare.Dispensa dall'ufficio tutelare. [I]. Sono dispensati dall'ufficio di tutore: 1) (1); 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri; 3) i membri del Sacro Collegio; 4) i Presidenti delle Assemblee legislative; 5) i Ministri Segretari di Stato. [II]. Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa. (1) Numero divenuto inoperante a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato; regolava la dispensa dei principi della famiglia reale. InquadramentoNon tutte le persone possono essere chiamate a svolgere l'ufficio di tutore. In alcuni casi, individuati dal legislatore nell'art. 350 c.c., ciò si verifica perché la persona non può gestire in autonomia il proprio patrimonio in quanto minore, emancipato, interdetto, inabilitato, interdicendo e inabilitando a cui sia stato nominato un tutore o curatore provvisorio, fallito, la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. In questo caso la ragione dell'esclusione è fondata sull'ovvia considerazione secondo cui se non si è capaci di amministrare il proprio patrimonio a maggior ragione non può amministrarsi quello altrui (De Cupis, 438, Dell'Oro, 77). Accanto a tali ipotesi il legislatore ha previsto quali cause di esclusione relativa anche quella derivante dalla volontà del genitore, il conflitto di interessi, la rimozione da altra amministrazione e la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale. In tutte le fattispecie sopra elencate l'incapacità all'ufficio tutelare costituisce una qualificazione negativa del soggetto e tende alla tutela dell'interesse della famiglia e dell'incapace dal compimento di atti pregiudizievoli da parte del tutore (così Jannuzzi, 187). In altri casi talune persone non possono essere chiamate a svolgere il ruolo di tutore perché il legislatore ha ritenuto che la funzione istituzionale che essi svolgono, in forza della gravosità dei compiti che ne conseguono, non consenta lo svolgimento dell'ufficio tutelare e ne giustifichi l'esenzione (Dell'Oro, 1979, 89; De Cupis, 440; Santarcangelo 450; Jannuzzi, 186). In tal caso la persona designata è dispensata di diritto dall'ufficio. Differentemente da quanto previsto dall'art. 350 c.c., quindi, la disposizione è volta a tutelare in via immediata il dispensato ed in via solo mediata l'incapace che avrebbe come rappresentante una persona che esercita una funzione particolarmente gravosa ed assorbente. La dispensa legale: prima e dopo la nomina di tutoreIl legislatore ha previsto due tipi di dispensa, quella legale, disposta ex art. 351 c.c. e quella facoltativa, disposta ex art. 352 c.c. Le fattispecie disciplinate dalle disposizioni testè indicate sono ritenute tassative, in considerazione del fatto che consentono eccezionalmente di derogare al principio di obbligatorietà delle funzioni di tutore (Dell'Oro, 88; Campese, 155). L'istituto disciplinato dall' art. 351 c.c., nel dettaglio, riguarda alcune particolari categorie di persone, come sopra già evidenziato, le cui funzioni istituzionali sono ritenute ab origine talmente gravose da consentire automaticamente l'esonero dalla tutela, senza che sia necessaria alcuna manifestazione di volontà, salvo rinuncia alla dispensa (Jannuzzi, 187). In particolare sono dispensati dall'ufficio di tutore: il Presidente del consiglio dei ministri, i membri del sacro collegio, i Presidenti delle assemblee legislative, i Ministri Segretari di stato. Tali categorie, tuttavia, sono state oggetto di ulteriore individuazione. Sicché il n. 1 si riferirebbe al Presidente della Repubblica; il n. 3 si riferirebbe ai cardinali; nel n. 4 sarebbero compresi anche i Presidenti delle Regioni ed il Presidente della Corte Costituzionale così come il n. 5 si riferirebbe ai Ministri della Repubblica (sul punto Dell'Oro, 90). Laddove, quindi, rientri nelle categorie indicate dall' art. 351 c.c., il soggetto non potrà, ab initio, essere nominato tutore del minore, salvo che non presenti rinuncia, cioè salvo che non faccia noto al Giudice tutelare, prima che intervenga la nomina di altra persona, che non intende valersi della dispensa. Quest'ultima può essere presentata in qualsiasi modo: finanche, ritiene autorevole dottrina, prestando il giuramento (si tratterebbe di rinuncia tacita, Bucciante, 704). Deve chiedersi cosa accada alla nomina effettuata dal Giudice nei confronti di chi sia dispensato ex lege dall'assumere l'ufficio di tutore. Si ritiene che la nomina sia invalida e dunque priva di effetti, in quanto posta in essere in violazione dell' art. 351 c.c., con la conseguenza che la persona nominata legittimamente potrebbe non giurare e non compiere alcun atto, anche se urgente, nell'interesse del minore (in questo senso Bucciante, 641; Jannuzzi, 186; De Cupis, 440). Se il giudice dovesse comunque (per mancata conoscenza della condizione soggettiva prevista dalla norma) nominare una delle persone legalmente dispensate, la successiva rinuncia di questi, come sopra rappresentato, è comunque idonea a rimuovere l'impedimento legale ed importa la sanatoria dell'atto (in questo senso Bucciante, 704; sul punto altresì Santarcangelo, 530). Quanto sopra evidenziato vale, altresì, per l'ipotesi in cui la carica istituzionale prevista dalla disposizione in commento, venga assunta successivamente al giuramento, determinando in capo al nominato tutore una causa di dispensa legale dall'esercizio delle funzioni, successiva alla nomina. In questo caso ci si chiede se le funzioni tutorie cessino automaticamente o se sia necessario un provvedimento del Giudice tutelare (analoga problematica è stata posta con riferimento all'ipotesi di incapacitàsopravvenuta del tutore di cui al commento dell'articolo precedente). Parte di dottrina ritiene che la dispensa non operi automaticamente, non essendo un istituto fondato su un pericolo di pregiudizio per l'incapace, e che, pertanto, il tutore cessi dalle funzioni non appena venga nominato, ed abbia giurato, il nuovo tutore (Bucciante, 704; contra Dell'Oro, 88; sul punto si veda altresì Santarcangelo, 529). La disposizione in commento trova infine applicazione, per espressa previsione normativa, anche nei confronti del protutore, per la cui nomina pertanto valgono le osservazioni sopra effettuate. L' art. 351 c.c., si applica altresì alla tutela degli interdetti ex art. 424 c.c. BibliografiaBisegna, Tutela e curatela, Nss. D.I., XIX, Torino, 1973; Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 1997; Campese, Il Giudice tutelare e la tutela dei soggetti deboli, Milano, 2008; De Cupis, Della tutela dei minori, sub Art- 343-389, in Cian-Oppo Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992; Dell'Oro, Tutela dei minori, in Comm. S.B., artt. 343-389, Bologna- Roma, 1979; Jannuzzi, in Lorefice (a cura di), Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000; Pazè, La tutela e la curatela dei minori, in Zatti (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2012; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, Milano, 2003; Stella Richter- Sgroi, Delle persone e della famiglia, in Commentariodel codice civile, Torino, 1958. |