Codice Civile art. 453 - Annotazione.Annotazione. [I]. Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria. InquadramentoL'art. 453 è riferito ad una delle tre forme di registrazione degli atti nei registri dello stato civile previste dalla normativa vigente. Esse sono: - l'iscrizione, riguardante la dichiarazione che viene resa direttamente all'ufficiale dello stato civile, la quale la riporta nel relativo registro; l'atto è compilato dall'ufficiale pubblico, secondo le indicazioni che riceve dal dichiarante (ad esempio, per l'atto di nascita), ed è contestualmente registrato; - la trascrizione, che riproduce un atto già formato da altri pubblici ufficiali (trascrizione di un atto pubblico); - l'annotazione, che è attività accessoria e complementare, in genere apposta di seguito all'atto e che ne diviene parte integrante; l'accessorietà è intesa sia in senso materiale (quale apposizione fisica sull'atto esistente) e sia in senso funzionale, di completamento della pubblicità delle notizie recate dall'atto a registro (Ferri, 100). La norma in esame tutela la tassatività delle possibili annotazioni, contro il pericolo di manipolazioni forvianti e abusive (Cerino Canova, 735; Ferri, 104). La tassatività va intesa in senso più rigoroso di quanto può apparire dal testo della norma citata. Infatti, è da escludere che l'autorità giudiziaria possa ordinare annotazioni al di fuori dei casi specificamente indicati dalla legge: e, quindi, è sempre la legge a evidenziare le situazioni nelle quali le annotazioni sono consentite. L'annotazione inerisce all'atto e quindi ne segue la disciplina di efficacia probatoria. Essa, in quanto accede ad un atto, produce una forma di pubblicità notizia priva di effetti costitutivi propri, finalizzata ad una funzione pratica di facilitazione della ricerca degli atti nei registri dello stato civile (Ferri, 103). BibliografiaAndrini, Gli atti dello stato civile, Tr. Res, IV, Torino, 1997, 979 ss.; Balestra-Bolondi, in Della famiglia, a cura di Balestra, III, artt. 343-455, Commentario al codice civile diretto da Gabrielli, Torino 2009; Bianca, Diritto civile, II, Milano, 2005; Cerino Canova, Degli atti dello stato civile, sub artt. 449-455, Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Oppo, Cian e Trabucchi, IV, Padova, 1992; Ferri, Degli atti dello stato civile, artt. 449-455, in Commentario Scialoja - Branca, Bologna-Roma, 1973; Galgano (a cura di) Degli atti dello stato civile, sub artt. 449-455, in Commentario compatto al codice civile, Piacenza, 2012; Merlino, Separazione personale tra coniugi, riconciliazionee regime patrimoniale della famiglia: osservazioni in margine al d.P.R. n. 396 del 2000 (nuovo ordinamento dello stato civile), in Giust. civ. 2006, II, 421 ss.; Scardulla, Stato civile, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990; Spangaro, Degli atti dello stato civile, sub artt. 449-455, in Codice della famiglia, diretto da Sesta, Milano, 2015. |