Codice Civile art. 449 - Registri dello stato civile.Registri dello stato civile. [I]. I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile (1). (1) V. artt. 10 ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. InquadramentoIl codice civile detta, negli artt. da 449 a 455, alcune norme di principio in tema di conservazione e di efficacia degli atti dello stato civile e affida poi la disciplina di dettaglio a provvedimenti normativi speciali, primo fra tutti il d.P.R. n. 396/2000, Nuovo ordinamento dello stato civile, che ha sostituito il risalente r.d. 9 luglio 1939, n. 1238. L'art. 449 rimanda implicitamente a questa normativa specifica quando afferma che in ogni comune sono tenuti i registri dello stato civile: registri che, ai sensi dell'art. 10 del citato d.P.R. n. 396/2000 sono costituiti da: - registro di nascita; - registro di cittadinanza; - registro di matrimonio; - registro di morte; - registro delle unioni civili. Attualmente questi registri hanno perduto una consistenza fisica per essere raccolti in un unico archivio informatico.Dispone infatti, l'art. 10, primo comma del d.PR. n. 396/2000, che In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. Gli atti iscritti nei registri hanno una funzione duplice, quella della pubblicità e quella della prova. Si accenna, in dottrina, ad una funzione fidefaciente dei fatti che negli atti sono riferiti (Andrini, 983). Gli atti certificano la posizione di un soggetto nella famiglia e nello Stato. Essi descrivono il complesso degli status della persona, all'interno di questi due raggruppamenti, sotto tutti i profili rilevanti per l'ordinamento giuridico (Scardulla, 938; Balestra-Bolondi, 585, Ferri, 9). La forza probatoria degli atti iscritti nei registri è di verità estrinseca: essa consiste in una efficacia probatoria di certezza dei fatti che sono stati accertati e non anche in una vera e propria efficacia costitutiva. Il contenuto degli atti è indicato dalla normativa speciale (art. 11 d.P.R. n. 396/2000). Il tipo e il contenuto degli atti sono tassativi e formali. Essi devono essere redatti con le formule e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (art. 12 d.P.R. n. 396/2000). L'ufficiale di stato civileAlla tenuta dei registri dello stato civile è preposto l'ufficiale di stato civile. Questi è, in genere, il sindaco, che tuttavia può delegare le sue attribuzioni al segretario comunale o ad un impiegato del comune. Per gli atti di nascita, di morte e per le pubblicazioni matrimoniali è ufficiale dello stato civile il segretario comunale, con possibilità di delega ad un impiegato comunale. L'ufficiale di stato civile è pubblico ufficiale. Il sindaco, nell'esercizio della funzione di tenuta dei registri è ufficiale di governo e agisce quale organo dello Stato (ragione per la quale, nelle controversie relative allo svolgimento di queste funzioni, il legittimato passivo è lo Stato. Cass. n. 1599/2000 ha affermato che, nell'esercizio delle funzioni di tenuta dei registri dello stato civile, il sindaco assume la veste di ufficiale del Governo e agisce quale organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica anche rispetto agli organi statali centrali (Ministero della giustizia) e locali di grado superiore (Procuratore della Repubblica). Da questa asserzione ha desunto la conseguenza per cui nelle controversie relative allo svolgimento di tale funzione la legittimazione passiva spetta non al comune ma allo Stato (fattispecie in tema di rifiuto di trascrizione di una sentenza di divorzio). BibliografiaAndrini, Gli atti dello stato civile, Tr. Res, IV, Torino, 1997, 979 ss.; Balestra-Bolondi, in Della famiglia, a cura di Balestra, III, artt. 343-455, Commentario al codice civile diretto da Gabrielli, Torino 2009; Bianca, Diritto civile, II, Milano, 2005; Cerino Canova, Degli atti dello stato civile, sub artt. 449-455, Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Oppo, Cian e Trabucchi, IV, Padova, 1992; Ferri, Degli atti dello stato civile, artt. 449-455, in Commentario Scialoja - Branca, Bologna-Roma, 1973; Galgano (a cura di), Degli atti dello stato civile, sub artt. 449-455, in Commentario compatto al codice civile, Piacenza, 2012; Merlino, Separazione personale tra coniugi, riconciliazionee regime patrimoniale della famiglia: osservazioni in margine al d.P.R. n. 396 del 2000 (nuovo ordinamento dello stato civile), in Giust. civ. 2006, II, 421 ss.; Scardulla, Stato civile, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990; Spangaro, Degli atti dello stato civile, sub artt. 449-455, in Codice della famiglia, diretto da Sesta, Milano, 2015. |