Legge - 19/02/2004 - n. 40 art. 12 - (Divieti generali e sanzioni).(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro1. 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro. 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana2. 7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7. 10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata. [1] La Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno 2014, n. 162 (in Gazz.Uff., 18 giugno, n. 26), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nei limiti di cui in motivazione. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 2024, n. 169. InquadramentoPer giungere alla formulazione attuale della norma in materia di sanzioni è stato affrontato un iter preparatorio molto complesso ed articolato. Ad esito del percorso di confronto parlamentare si è giunti a prevedere sia sanzioni amministrative che sanzioni penali, a seconda della ritenuta maggiore gravità della condotta inosservante posta in essere. L’art. 12 si è servito di due tecniche diverse. Esso ha stabilito le sanzioni in ordine ai divieti previsti da alcune delle norme ad esso precedenti; ed ha poi configurato con le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 figure di illecito autonome e costituenti reato. Le sanzioni mirano ad allontanare dagli aspiranti coloro che con le proprie cognizioni e la propria organizzazione potrebbero rendere concreto il ricorso alle procedure di procreazione. Fattispecie delittuose. PremessaGli illeciti penali previsti nei commi 6 e 7 dell’art. 12 l. 40/2004 hanno natura di delitto (art. 39 c.p.). Non è richiesta una posizione o qualità particolare nel soggetto attivo poiché la norma punisce “chiunque” (delitto comune). La condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni per il reato previsto dal comma 7 comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Si procede d’ufficio. Le disposizioni citate punivano esclusivamente i reati commessi in Italia, secondo una regola di applicazione generale (salve eccezioni) del nostro ordinamento penale che vuole punito secondo la legge Italiana chiunque commette un reato nel territorio dello Stato: per tale ritenendosi quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta, in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o dell’omissione. L’art. 1 l. 4 novembre 2024, n. 169, ha esteso al cittadino italiano la punibilità dei fatti cui si riferisce il comma 6 commessi all’estero e riferiti alla surrogazione di maternità. La commercializzazione di gameti o di embrioniLa prima parte del comma 6 riferisce le disposizioni punitive da esso previste alla commercializzazione di gameti o di embrioni. Il riferimento alla attività di commercio circoscrive i comportamenti illeciti alle condotte motivate da intenti di lucro, realizzabile attraverso la realizzazione, l’organizzazione o la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il legislatore ha inteso punire coloro che svolgono attività di intermediazione in questo campo, sfuggendo sostanzialmente alle regole organizzative ed autorizzative delle singole strutture nel procedimento di fecondazione omologa ed eterologa. Vengono coinvolte nella previsione sanzionatoria anche le strutture che sostanzialmente si pongono in posizione di supporto e appoggio per tali attività. La prospettiva assunta dal legislatore, nel sanzionare la condotta illecita, è quella relativa allo svolgimento di attività complesse, e non per singoli comportamenti eventualmente accertati. Occorre dunque al fine dell'effettiva rilevanza del divieto e della conseguente sanzione un minimo di continuità della condotta d'intermediazione. Deve inoltre emergere una particolare intenzionalità nel commettere tale condotta, certamente caratterizzata dalla volontà di perseguire un vantaggio economico, tale da snaturare qualsiasi avvicinamento con le finalità di cura della PMA per come evidenziate dallo stesso legislatore. Tale finalità estende il suo riflesso anche nel campo dei rimedi di tipo civilistico, poiché certamente un contratto concluso per tale scopo a titolo oneroso si caratterizza per una causa evidentemente illecita perché contraria all'ordine pubblico, con conseguente nullità dello stesso. Cass. III penale n. 5198/2020 ha precisato che il divieto di realizzare, in qualsiasi forma, la surrogazione di maternità comprende le condotte antecedenti ed eziologicamente collegate e funzionali alla maternità surrogata; il reato si perfeziona con la nascita, a gestazione terminata (la Corte ha escluso la configurazione del reato in forza di soli contatti prodromici intrattenuti via “e-mail” al fine di valutare le possibili soluzioni, in quanto non ancora dimostrativi della decisione di ricorrere alla pratica vietata). Il delitto di surrogazione di maternitàParticolari problemi interpretativi sono sorti con riguardo alla surrogazione di maternità, detta anche gestazione per altri (denominazione abbreviata in GPA). La surrogazione di maternità si ha quando una donna si presta a portare a termine un'intera gravidanza, fino al parto, accogliendo un embrione generato su iniziativa di soggetti single o di coppie, altrimenti (e di norma) incapaci di generare o concepire un bambino. La sentenza del Trib. Monza 27 ottobre 1989 ha rappresentato il primo caso giurisprudenziale di madre su commissione. In particolare a seguito della sottoscrizione di un contratto di surrogazione e della corresponsione del corrispettivo pattuito, la madre gestante aveva rifiutato di consegnare il bambino ai committenti. In mancanza di un'esplicita disciplina, il Tribunale — in applicazione delle regole generali in materia di diritto di famiglia, secondo le quali la nascita trova il suo presupposto nell'effettiva ricorrenza di un rapporto sessuale tra un uomo e una donna e considerato il disposto di cui agli art. 2e 30 della Cost. — aveva affermato l'infungibilità dei doveri morali ed economici dei genitori di sangue, con conseguente diritto del minore di vivere appunto solo in questa famiglia, senza alcun diritto per una eventuale famiglia sostitutiva. La sentenza affermava anche come non si potesse ritenere la ricorrenza di un diritto alla procreazione come aspetto particolare del più generico diritto della persona, così come di un diritto alla genitorialità, anche perché un contratto quale quello di surrogazione di maternità avrebbe dovuto essere considerato realizzato in evidente violazione dell'art. 5 c.c. Caratterizzata da particolare innovatività nell'approccio interpretativo è certamente l'ordinanza del Trib. Roma 17 febbraio 2000, secondo la quale il negozio atipico di maternità surrogata a titolo gratuito — in quanto diretto a realizzare un interesse (l'aspirazione della coppia infeconda alla realizzazione come genitori) meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, e non in contrasto con la disciplina relativa agli status familiari, né con il divieto di atti di disposizione del proprio corpo — è pienamente lecito. Il caso concreto era caratterizzato dalla conclusione di un contratto di surrogazione di maternità al quale si era opposto il ginecologo della coppia ritenendolo contrario al codice deontologico di categoria. I coniugi ricorrevano quindi in via di urgenza al Tribunale chiedendo che venisse effettuato l'impianto in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile rappresentato dal possibile deperimento degli embrioni. Il Tribunale richiamava la lacuna legislativa presente all'epoca in materia ed evidenzia come l'errore fondamentale potrebbe essere quello di utilizzare modelli normativi inadeguati e superati rispetto all'evoluzione in campo genetico e medico. Un diverso contesto è invece quello affrontato da Cass. n. 12962/2016, dove si considera il caso di una applicazione di tecniche di Pma eterologa in ambito di coppia omossessuale, dalla quale tuttavia emergono alcune riflessioni rilevanti in tema di assunzione consapevole della responsabilità genitoriale. Infatti tale consapevole assunzione di responsabilità troverebbe fondamento nel consenso manifestato all' accesso a pratiche di procreazione assistita non consentite ex art. 9 l. n. 40/2004. L'esclusione di qualsiasi possibile azione per il disconoscimento di paternità evidenzia la rilevanza anche giuridica di una scelta di procreazione alternativa, sebbene vietata. Ciò anche in considerazione del principio di salvaguardia della continuità affettiva, che costituisce anche la ratio d'ispirazione della l. 19 ottobre 2015 n. 173. Il reato “universale”L’art. 1 della l. 4 novembre 2024, n. 169 (Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, entrata in vigore il 3 dicembre 2024), ha disposto che al comma 6 dell’art. 12 l. 19 febbraio 2004, n. 40, si intenda aggiunto il seguente periodo: “Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”. I mass media hanno etichettato la configurazione di illecito così introdotta come previsione di un “reato universale” per sottolinearne il disposto superamento dei limiti di applicazione della norma punitiva allo spazio del territorio nazionale. 6. Il delitto di clonazioneIl comma 7 dell’art. 12 configura il più grave dei delitti previsti dalla l. 40/2004. La relativa norma ha affrontato il tema della clonazione improvvisamente venuto alla ribalta in forme anche eclatanti e che hanno fatto intravedere il rischio possibile dell’applicazione delle tecniche riproduttive artificiose anche sull’uomo. Affidando ad altri interventi normativi le questioni più generali, le disposizioni dettate dalla norma citata vietano sostanzialmente la clonazione umana, argomento che solo per qualche aspetto mostra affinità con la procreazione medicalmente assistita. Le sanzioni amministrative in materia di PMALe residue sanzioni, relative ai divieti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 12, si caratterizzano tutte per la loro natura amministrativa. Rispetto alla formulazione iniziale della norma molte di queste sanzioni risultano allo stato superate, poiché si riferivano al caso in cui il medico, o la struttura autorizzata, realizzassero forme di PMA eterologa ormai ammessa. Vi sono poi casi di condotta riferibili al procedimento e agli adempimenti che il medico deve porre in essere che sono considerati del tutto irrilevanti, come ad esempio nel caso i cui si ometta l'attestazione relativa alla sterilità o infertilità della coppia per accedere ai relativi trattamenti (Salanitro, 1 s., Sesta, 756), potendo eventualmente rilevare il divieto in relazione alla corretta procedura per l'acquisizione del consenso da parte del medico. Diversi autori hanno valutato il caso in cui il contratto concluso in violazione di un divieto possa essere fonte o meno di responsabilità per la struttura sanitaria. Questi contratti, generalmente ritenuti contratti atipici a prestazioni corrispettive con effetti di protezione nei confronti del terzo nascituro, vengono generalmente considerati sottoposti alla previsione di cui all'art. 1418 c.c. 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