Legge - 31/05/1995 - n. 218 art. 28 - Forma del matrimonio.

Rosaria Giordano

Forma del matrimonio.

1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Inquadramento

La disposizione in esame individua le forme di celebrazione del matrimonio in virtù delle quali lo stesso può considerarsi valido, ispirandosi al canone del favor validitatis.

Forma del matrimonio

Circa le formalità concernenti la celebrazione del matrimonio la disposizione in commento è ispirata al principio del favor validitatis, richiamando l'applicazione alternativa di tre diverse leggi, ossia di quella del luogo di celebrazione, quella nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione e quella dello Stato di comune di residenza in tale momento (in arg. Mori, 1245).

Il matrimonio, pertanto, dovrà essere considerato formalmente valido se tale è considerato per una di queste leggi.

A riguardo, la S.C. ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 28 l. n. 218/1995, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento, sottolineando che tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e volta alla pubblicità di un atto già di per sé valido (cfr. Cass. I, n. 17620/2013, la quale ha ritenuto che, quindi, il figlio va considerato, ove sia rispettata la forma del matrimonio avendo riguardo alle leggi di collegamento richiamate, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, sicché competente a decidere sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori é il tribunale ordinario).

Su un piano generale, occorre evidenziare che il matrimonio celebrato da cittadini italiani (od anche tra cittadini italiani e cittadini stranieri, in virtù dell'art. 50 d.P.R. n. 396/2000 (ordin. stato civile) all'estero secondo le forme ivi stabilite, nonché il matrimonio celebrato all'estero in forma religiosa, ove per tale forma la lex loci riconosca gli effetti civili (sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità previsti dal nostro ordinamento), sono immediatamente validi e rilevanti nell'ordinamento italiano con la produzione del relativo atto (anche al fine di far valere il diritto di successione al coniuge defunto nel contratto di locazione dell'abitazione a lui intestato), indipendentemente dall'inosservanza delle norme italiane sulle pubblicazioni, che può dare luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative, e sulla trascrizione nei registri dello stato civile, la quale, a differenza delle ipotesi di matrimonio concordatario, ha natura certificativa e di pubblicità, e non natura costitutiva (Cass. n. 3599/1990).

Casistica

In una decisione, la S.C., sulla premessa generale per la quale deve ritenersi valido per l'ordinamento italiano il matrimonio celebrato secondo le modalità e nelle forme previste da una legge straniera, non sussistendo contrarietà all'ordine pubblico, anche se celebrato in via telematica, ha evidenziato che non contrasta con l'ordine pubblico, inteso come il nucleo essenziale ed inderogabile dei valori alla base del nostro ordinamento, desumibile dai principi costituzionali, e pertanto può essere trascritto nei registri di stato civile, l'atto di matrimonio formato all'estero (nella specie, in Pakistan), e celebrato «a distanza», conformemente alla legge locale, in assenza di uno dei nubendi, che aveva però prestato il proprio consenso al pubblico ufficiale celebrante a mezzo di collegamento telematico. La Corte di legittimità ha invero evidenziato che l'ordine pubblico in sede di delibazione deve essere garantito con esclusivo riguardo «agli effetti» dell'atto straniero: pertanto, se il matrimonio è valido per quell'ordinamento «in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano» (Cass. I, n. 15343/2016, in Ilfamiliarista.it, 25 novembre 2016, con nota di Pavone).

Per altro verso, sull'assunto per il quale, ai sensi dell'art. 28 l. n. 218/1995. il giudizio sulla ritualità e validità del matrimonio deve essere effettuato alla luce della legge del luogo di sua celebrazione o della legge nazionale dei coniugi, è valido e positivamente rilevante, ai fini del ricongiungimento familiare in Italia, il matrimonio celebrato per telefono qualora nel Paese di origine di coloro che lo hanno contratto una celebrazione siffatta è considerata rituale e fonte del vincolo coniugale (Trib. Milano, 2 febbraio 2007, in Dir. fam. e pers., 2008, 155).

In sede applicativa si è anche affermato, premesso che, ai sensi dell'art. 28 della legge di diritto internazionale privato 31 maggio 1995 n. 218, il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento, è trascrivibile in Italia il matrimonio celebrato in patria da due cittadini marocchini con il solo rito religioso tradizionale e riconosciuto, agli effetti civili, da un Tribunale locale con una sentenza di accertamento della sussistenza, tra le parti, dei vincoli coniugali, atteso che in Marocco, come in altri non pochi Stati africani, ci si sposa validamente con il rito tradizionale e poi si chiede al Tribunale l'accertamento della validità delle nozze, agli effetti civili, qualora 12 testimoni confermino l'avvenuta celebrazione delle nozze e la successiva convivenza dei coniugi e la legge marocchina, fra l'altro, non richiede l'espressione, durante il rito religioso, del reciproco consenso degli sposi, ma solo la testimonianza a posteriori di dodici persone a conoscenza dei fatti (Trib. Treviso decreto 9 maggio 2011, in Dir. fam. e pers., 2011, 1787).

Bibliografia

Badiali, Matrimonio, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990; Ballarino, Diritto internazionale privato italiano, Padova, 2016; Ballarino, Il nuovo diritto internazionale privato della famiglia, in Fam. e dir. 1995, n. 5, 487; Ballarino, Sul progetto di riforma del sistema di diritto internazionale privato, in Riv. dir. int. 1990, 541; Mori, Rapporti di famiglia, adozione, protezione degli incapaci e obblighi alimentari, in Corr. giur. 1995, n. 11, 1243; Mosconi-Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, I, Torino, 2015; Picone, La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia, in Riv. dir. internaz. 1996, 289 ss.

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