Codice Civile art. 88 - Delitto.

Giuseppe Buffone

Delitto.

[I]. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata [576 c.p.p.] per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra [116 2, 117].

[II]. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio [374 c.p.p.] ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento [378 c.p.p.].

Inquadramento

L'art. 88 esclude che possono contrarre tra di loro matrimonio le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. La ratio della norma è quella di voler evitare che il delitto possa giovare al fine di contrarre un nuovo matrimonio. Sulla scorta della ragione giustificatrice, parte della Dottrina reputa che l'articolo in rassegna spieghi i suoi effetti anche se la condotta delittuosa sia anteriore alle nozze a fronte di una pronuncia di condanna a esse successiva, operando in questo caso una ipotesi di nullità sopravvenuta. Altra parte dei commentatori, sulla scorta del carattere eccezionale della disposizione, reputa invece che solo la condanna anteriore alla celebrazione del vincolo sia ostativa ad esso. In ogni caso si tratta di un impedimento inderogabile mosso da ragioni di ordine pubblico e come tale applicabile anche allo straniero.

Impedimento determinato da delitto

L'art. 88 introduce un impedimento matrimoniale non dispensabile escludendo la capacità di contrarre matrimonio nel caso in cui uno dei nubendi abbia consumato il delitto di omicidio (anche nella forma tentata) ai danni del coniuge del partner. La previsione opera solo nel caso in cui il delitto sia doloso, anche nella forma eventuale, ma non abbraccia il caso dell'omicidio colposo o preterintenzionale ostandovi il divieto di analogia, tenuto conto della eccezionalità della previsione. Proprio la natura eccezionale del regime dovrebbe indurre a limitare l'applicazione del divieto alle ipotesi nelle quali, al momento della celebrazione del matrimonio, sia già intervenuta la sentenza di condanna; a dimostrazione di questa conclusione, l'art. 88 comma 2, regola il caso in cui la citata condanna non sia ancora arrivata prevedendo la sospensione della celebrazione del matrimonio fintanto che non è stato pronunciato il proscioglimento. Analoga previsione – rispetto all'art. 88 c.c. tipizzato per il matrimonio – è contenuta, per l'unione civile, nella lattera d) dell'articolo 1 comma 4, legge 76 del 2016: è causa impeditiva per la costituzione dell'unione civile (...) «la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento». La sussistenza della causa impeditiva in esame comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119,120,123,125,126,127,128,129 e 129-bis del codice civile. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive — oppure in violazione dell'articolo 68 c.c. — può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.

Invalidità per impedimentum criminis

L'invalidità derivante dalla violazione dell'art. 88 c.c. può essere fatta valere dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale (art. 117 comma 1 c.c.). Tenuto conto della ratio della disposizione e del suo tenore letterale, è la mera condanna a determinare l'inefficacia del vincolo, senza che sia necessario il passaggio in giudicato della statuizione penale. Tuttavia, se nel corso del giudizio di impugnazione del matrimonio contratto in violazione dell'art. 88 subentri sentenza assolutoria in favore del già condannato, il vizio originario deve intendersi venuto meno e l'impugnazione deve essere respinta (ad es., sentenza di appello che riforma la condanna in primo grado).

Bibliografia

Bianca C. M., Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Cian, Trabucchi - a cura di -, Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Ferrando, L'invalidità del matrimonio in Tr. ZAT, I, Milano 2002; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015; Spallarossa, Le condizioni per contrarre matrimonio, in Tr. ZAT, I, Milano, 2011.

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