Legge - 31/05/1995 - n. 218 art. 26 - Promessa di matrimonio.Promessa di matrimonio. 1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana. InquadramentoLa disciplina, da parte della l. n. 218/1995 in esame, della promessa di matrimonio nel capo relativo ai rapporti di famiglia consente di superare definitivamente i problemi che si erano posti nell'assetto previgente in ordine alla qualificazione dell'istituto (Mori, 1243). Più in particolare, infatti, sebbene fosse dominante l'impostazione che riconduceva lo stesso ai rapporti di famiglia, per altri doveva al medesimo tributarsi natura contrattuale ovvero, ancora, di obbligazione legale della promessa di matrimonio o sponsali (cfr. Badiali, 1 ss.). La norma ricomprende sia la promessa di matrimonio, e quindi i requisiti di forma e di sostanza della stessa, che le conseguenze della sua violazione, prevedendo come criterio di collegamento principale la legge nazionale comune dei nubendi, in mancanza della quale rinvia alla legge italiana. PremessaLa disciplina, da parte della l. n. 218/1995 in esame, della promessa di matrimonio nel capo relativo ai rapporti di famiglia consente di superare definitivamente i problemi che si erano posti nell'assetto previgente in ordine alla qualificazione dell'istituto (Mori, 1243). Più in particolare, infatti, sebbene fosse dominante l'impostazione che riconduceva lo stesso ai rapporti di famiglia, per altri doveva al medesimo tributarsi natura contrattuale. Ovvero, ancora di obbligazione legale della promessa di matrimonio o sponsali (cfr. Badiali, 1 ss.). Criteri di collegamento per i requisiti della promessa e le conseguenze della sua violazioneLa norma in commento ricomprende sia la promessa di matrimonio, e quindi i requisiti di forma e di sostanza della stessa, che le conseguenze della sua violazione, prevedendo come criterio di collegamento principale la legge nazionale comune dei nubendi, in mancanza della quale rinvia alla legge italiana. La preferenza accordata alla lex fori viene giustificata nella Relazione ministeriale evidenziando che l'interesse dell'istituto si concentra sulle conseguenze della rottura della promessa, ed è abbastanza verosimile che quando i nubendi abbiano cittadinanza diversa, nel procedimento davanti al giudice italiano, almeno uno di essi abbia la cittadinanza italiana o la residenza in Italia. Operatività del rinvioLa qualificazione in termini di istituto attinente alle relazioni familiari della promessa di matrimonio determina la piena operatività nei suoi confronti del meccanismo del rinvio ex art. 13 della legge in esame, che sarebbe stata invece esclusa dal comma 2 dell'art. 13 se il legislatore avesse optato per una lettura dell'istituto in chiave extra-contrattuale. BibliografiaBadiali, Matrimonio, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990; Ballarino, Diritto internazionale privato italiano, Padova, 2016; Ballarino, Il nuovo diritto internazionale privato della famiglia, in Fam. e dir., 1995, n. 5, 487; Mori, Rapporti di famiglia, adozione, protezione degli incapaci e obblighi alimentari, in Corr. giur. 1995, n. 11, 1243; Mosconi-Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, I, Torino, 2015; Picone, La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia, in Riv. dir. internaz. 1996, 289 ss. |