Codice Civile art. 161 - Riferimento generico a leggi o agli usi.Riferimento generico a leggi o agli usi. [I]. Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti [210 1]. InquadramentoL'art. 162 c.c. ha la funzione di fissare in modo chiaro per i coniugi, e in favore dei terzi, il regime dei rapporti patrimoniali coniugali facendo divieto di meri richiami o rinvii idonei a generare opacità interpretativa anche nel giudice o negli operatori chiamati a porre in essere atti giuridici nell'interesse dei coniugi (es. notaio). Da qui un divieto di determinazione per relationem del contenuto delle convenzioni matrimoniali, sia mediante rinvio a leggi straniere, sia mediante rinvio ad usi. Le leggi straniere e le consuetudini riprodotte nei patti tra i coniugi devono valutarsi e interpretarsi alla stregua di clausole contrattuali con riguardo alla volontà delle parti e non di norme giuridiche, nel significato che assumono nell'ordinamento di origine (Cian, Trabucchi,298). Rinvio a legge straniera o usiL'art. 161 menziona espressamente il rinvio a usi o a leggi a cui i coniugi non sono sottoposti: sotto tale ultimo aspetto, si tratta, di normative straniere. L'esigenza avvertita dal Legislatore è di chiarezza al fine scongiurare il rischio di dubbi su un profilo così importante come quello del regime patrimoniale dei coniugi. Il divieto della relatio mira dunque a evitare che lo statuto dei rapporti patrimoniali sia contaminato da incertezze tali da impedire all'interprete di individuare con esattezza — e in modo completo — il regime giuridico applicabile. Questa lettura assiologica della disposizione consente di offrirne una esatta interpretazione. Là dove l'art. 161 prevede che «Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi», il legislatore non ha inteso vietare ai partners di avvalersi di usi o leggi straniere per confezionare le loro convenzioni ma ha, in questo caso, ha solo vincolato loro a «enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti». L'art. 161 c.c., pertanto, introduce un divieto di metodo non di contenuti. Non sarà possibile, dunque, richiamare una normativa generica straniera; ma certamente sarà possibile che essa regoli i rapporti patrimoniali trascrivendone i contenuti nella convenzione. Diritto internazionale privatoL'art. 30 della legge 218/1995 (sul diritto internazionale privato) ha introdotto una autonoma disciplina in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi. In virtù della disposizione citata, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato. Ai sensi dell'art. 30 comma III l. cit., il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. A ben vedere, questa disciplina ha potenziato l'autonomia dei coniugi (Sesta, 669) ma anche creato un livello di non applicazione dell'art. 161 c.c. quante volte i coniugi con il pactum de lege utenda abbiano optato per una legge diversa da quella italiana. Giova ricordare che, dal mese di gennaio 2019, entra in vigore il Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (per le unioni civili, v. Reg. UE n. 1104 del 2016). BibliografiaAuletta, Diritto di famiglia, Torino, 2014; Bianca C. M., Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Cian, Trabucchi - a cura di -, Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Finocchiaro F., Matrimonio in Comm. S. B., artt. 84 - 158, Bologna - Roma, 1993; Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Napoli, 1949, 57; Oberto, La comunione legale tra i coniugi in Tr. C.M., Milano, 2010; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta - a cura di -, Codice della famiglia, Milano, 2015. |