Codice Civile art. 169 - Alienazione dei beni del fondo (1).

Giuseppe Buffone

Alienazione dei beni del fondo (1).

[I]. Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente [32 att.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 51 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 48 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione.

Inquadramento

L'art. 169 c.c. introduce un regime giuridico rafforzato per il caso di atti dispositivi del fondo patrimoniale, richiedendo, accanto al consenso dei coniugi, anche l'autorizzazione giudiziale per il caso in cui vi siano nella famiglia, dei figli minori.

Atti dispositivi

Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal Tribunale, che procede, su ricorso dei genitori, secondo le forme ex art. 737 c.p.c., verificando che l'operazione negoziale richiesta risponda a necessità o utilità evidente. L'intervento del tribunale è quindi previsto per i solo atti dispositivi e per la costituzione di garanzie. Nulla è invece previsto per lo scioglimento del fondo stesso, ad esempio, mediante consenso dei coniugi costituenti. Ebbene, in mancanza di figli, lo scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi.

A questo atto, dunque, i coniugi possono addivenire liberamente senza necessità di autorizzazione da parte della autorità giudiziaria. Medesima conclusione non può essere rassegnata in presenza di figli minori (Cass. n. 17811/2014). Depongono in senso contrario sia la ragione ispiratrice dell'istituto, individuabile nell'obiettivo di assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia e di realizzare una situazione di vantaggio per tutti i suoi diversi componenti, sia singole disposizioni dettate segnatamente negli art. 169 e 171 c.c. Si intende in particolare fare riferimento: al prescritto limite all'alienazione dei beni del fondo che, se vi sono figli minori, possono essere trasferiti soltanto con l'autorizzazione del giudice nei casi di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.); alla prescrizione della durata del fondo fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio, nel caso in cui vi siano figli minori (art. 171 c.c., comma 2); alla facoltà conferita al giudice di attribuire ai figli in godimento o in proprietà una quota dei beni del fondo, ove le condizioni economiche dei genitori e dei figli, o comunque ogni altra circostanza, lo suggeriscano (art. 171 c.c., comma 3). Se dunque è vero che la costituzione del fondo non determina per ciò solo la perdita della proprietà dei singoli beni da parte dei coniugi che ne sono titolari e che gli stessi possono riservarsi nell'atto di costituzione la facoltà di alienazione dei beni, è pur vero che la detta istituzione (peraltro concretizzata per effetto di una libera scelta dalle parti) determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori), che il legislatore ha inteso assicurare con la previsione di una serie di misure di sostegno in favore dei componenti più deboli, fra le quali particolarmente significativa risulta quella sopra citata per la quale, ricorrendone le prescritte condizioni, il giudice può attribuire in proprietà ai figli una quota dei beni (art. 171 c.c., comma 3), così legittimando, sostanzialmente, una espropriazione per tale causa. In presenza di figli minori, pertanto, è necessaria precipua autorizzazione giudiziale. In questo caso, l'intervento del giudice è necessario per valutare l'interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori, ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale. Atti che però non sono consequenziali tout court alla istanza dei genitori di disporre del fondo: è giudice che ha il compito di verificare se in concreto sussista la necessità di questi atti, per conflitto di interessi (Trib. Milano, 30 marzo 2015).

Bibliografia

Auletta, Diritto di famiglia, Torino, 2014; Bianca C. M., Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Cian, Trabucchi - a cura di -, Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Finocchiaro F., Matrimonio in Comm. S. B., artt. 84 - 158, Bologna - Roma, 1993; Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Napoli, 1949, 57; Oberto, La comunione legale tra i coniugi in Tr. C.M., Milano, 2010; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta - a cura di -, Codice della famiglia, Milano, 2015.

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