Codice Civile art. 124 - Vincolo di precedente matrimonio.Vincolo di precedente matrimonio. [I]. Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge [86, 117; 556 c.p.]; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata [34 c.p.c.]. (1) L'articolo 1, comma 33, della l. 20 maggio 2016 n. 76 ha inserito le parole "o l'unione civile tra persone dello stesso sesso"; ai sensi del comma 35 del medesimo articolo la disposizione acquista efficacia a decorrere dalla entrata in vigore della l. 76 cit. InquadramentoL'articolo 124 del codice civile deroga al principio rubrica legis non est lex posto che solo a mezzo della rubrica è possibile dare corpo in modo pieno alla previsione normativa con cui si esprime. L'enunciato in rassegna sanziona con la nullità il matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 c.c. ossia in difetto di stato libero: la patologia invalidante emerge nella sua massima intensità poiché viene violato un principio inderogabile della materia matrimoniale rispondente all'ordine pubblico. In questo senso, la Suprema Corte afferma che l'azione diretta a far valere l'invalidità del matrimonio contratto, in violazione del divieto sancito dall'art 86 c.c., da chi sia vincolato da un precedente matrimonio, è Azione di nullità, e non di annullabilità, in quanto rivolta ad accertare l'assoluta inidoneità del matrimonio del bigamo a realizzare la funzione di creazione della famiglia legittima, assegnatagli dall'ordinamento (Cass. n. 4567/1978). BigamiaLa bigamia è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 556 c.p. e costituisce delitto contro la famiglia (Cass. pen. n. 25957/2015); si tratta di fattispecie incriminatrice configurabile anche nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge, né l'ignoranza della legge extra-penale, integrativa del precetto penale, che regola la validità del matrimonio (Cass. pen. n. 9743/2006). A norma dell'art. 128, comma 4, c.c., nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 154/2013, il matrimonio dichiarato nullo e contratto in mala fede (ossia nella consapevolezza della sua invalidità) da entrambi i coniugi, aveva gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipendesse da bigamia o incesto (Cass n.1808/1976); per effetto della modifica apportata dal decreto succitato, adesso, invece, la limitazione riguarda solo l'incesto ma non anche più la bigamia. Ad ogni modo, il matrimonio contratto dal bigamo è nullo: coerentemente con la categoria della nullità, l'azione impugnatoria per la caducazione del vincolo matrimoniale è imprescrittibile (cfr. in motivazione, Cass. n. 2677/1984). Se nel giudizio di impugnazione si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata (art. 124 c.c.). Il reato di bigamia si consuma anche là dove il vincolo precedentemente perfezionato sia una unione civile; si consuma pure dove l'unito civilmente concluda, successivamente, un matrimonio. Il Legislatore è intervenuto, al riguardo, con il d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 6, recante modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. Con questo corpus juris, il legislatore delegato ha introdotto, tra l'altro, l'art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale) ove si prevede che «agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso». Per l'effetto, l'art. 556 c.c., oggi, accoglie una nozione più ampia di bigamia in cui il vincolo rilevante può essere anche quello dell'unione civile. Legittimazione a impugnareL'art. 124 c.c. predica l'imprescrittibilità dell'azione impugnatoria del coniuge in caso di bigamia: il riferimento è sia al coniuge del primo matrimonio che del secondo atteso che entrambi rivestono tale qualità. La norma deve però coordinarsi con l'art. 117 comma 1 c.c. ove è previsto che il matrimonio contratto con violazione dell'art. 86 c.c. «può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale». Al lume di questa disposizione, la prima parte dell'art. 124 c.c. è superflua poiché già per effetto dell'art. 117 comma I c.c. l'impugnazione è riconosciuta al coniuge ed è imprescrittibile. Alcuni, in realtà, proponevano una distinzione tra le due norme fondata proprio sulla prescrittibilità o meno dell'azione: la Suprema Corte, tuttavia, ha chiarito che l'azione di impugnazione del matrimonio contratto in violazione dell'art 86 cod civ (vincolo di precedente matrimonio), qualunque sia il soggetto ammesso dall'art 117 stesso codice ad esercitarla, è imprescrittibile (Cass. n. 629/1979; Cass. n. 4567/1978). L'utilità dell'art. 124 c.c. va allora intravista nella seconda parte ove l'azione impugnatoria del secondo matrimonio è subordinata alla risoluzione della impugnazione del primo matrimonio, ove promossa (Cian, Trabucchi, 124). L'art. 124 c.c., sancisce sì la pregiudizialità necessaria della questione di validità del primo matrimonio, ma non disciplinando con apposite regole le modalità di regolamento della connessione tra il processo di nullità del secondo matrimonio e la questione di nullità del primo matrimonio, implica un rinvio alle norme generali del processo che regolano le pregiudizialità, e quindi agli artt 34 (accertamento incidentale) o 295 (sospensione del processo) c.p.c., secondo che concorrano i presupposti di applicabilità dell'una o dell'altra disposizione (Cass. n. 1476/1962). Nullità per bigamia e divorzioAlla Suprema Corte è stata sottoposta la questione consistente nello stabilire se la parte la quale impugni il proprio matrimonio per difetto di libertà di stato dell'altro coniuge — deducendo che la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quindi, attributiva dello stato libero a tale coniuge è passata in giudicato in epoca successiva alla celebrazione — abbia il potere di fare accertare dal giudice adito la nullità di questa pronuncia o se sia invece sia soggetto al giudicato inter alios. Il nodo interpretativo è stato risolto distinguendo due ipotesi. Qualora la parte attraverso la proposizione di una querela nullitatis chieda l'accertamento dell'inesistenza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio attributiva dello stato libero alla persona dalla stessa successivamente sposata è evidente che a tale parte — impregiudicato ogni problema circa i modi e le condizioni per la proposizione della relativa azione e per il suo accoglimento — non possono opporsi le preclusioni derivanti dal giudicato proprio per la contestazione in radice dell'esistenza dello stesso. Se invece la parte si limita a dedurre che il giudicato si è formato in periodo successivo a quello in cui è avvenuta la celebrazione del secondo matrimonio, deducendo la nullità della sentenza di primo grado, tale parte, in realtà, contesta il momento in cui si è formato il giudicato, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice adito deve limitarsi a stabilire, sulla base degli atti, l'esistenza o meno di tale giudicato, senza potere, in alcun modo, vagliare i vizi del giudicato, proprio perché non è investito di tale indagine (Cass. n. 9087/1994) Unione civileL'articolo 1, comma 33, l. 20 maggio 2016, n. 76 ha modificato l'articolo in esame includendo, nella sua oggettività, anche l'unione civile atteso che, in caso di vincolo siffatto, viene meno lo stato libero. La sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso rientra, ai sensi della l. n. 76/2016, tra le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso, inoltre, si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive, ovvero in violazione dell'art. 68, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata BibliografiaBenedetti, Il procedimento di formazione del matrimonio e le prove della celebrazione, in Tr. ZAT, I, Milano, 2011; Bianca, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Cian, Trabucchi - a cura di -, Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Ferrando, L'invalidità del matrimonio, in Tr. ZAT, I, Milano, 2002; Finocchiaro, Matrimonio in Comm. S. B., artt. 84 - 158, Bologna - Roma, 1993; Lipari, Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, in Comm. Dif., II, Padova, 1992; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta - a cura di -, Codice della famiglia, Milano, 2015; Spallarossa, Le condizioni per contrarre matrimonio, in Tr. ZAT, I, Milano, 2011. |