Regolamento - 20/12/2010 - n. 1259 art. 4 - Carattere universale

Gustavo Danise
aggiornato da Francesco Bartolini

Carattere universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante.

Inquadramento

L'art. 4 sancisce il carattere universale della legge regolatrice dei giudizi di separazione e divorzio prescelta o individuata secondo i criteri del Regolamento, la quale trova applicazione anche laddove non corrisponde alla legge di uno degli Stati membri. Il principio è espressione della applicabilità immediata, senza necessità di trasposizioni, del Regolamento.

Carattere universale della Legge

L'obiettivo del regolamento, come risulta dai «considerando», è l'istituzione di «un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale degli Stati membri partecipanti», che garantisca «ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità» ed impedisca «le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi». In disparte la considerazione che questo obiettivo è stato raggiunto solo in parte, sia perché la nuova normativa contribuisce a frammentare ancora di più la disciplina applicabile ai diversi aspetti connessi alla crisi coniugale, sia perché la metà soltanto dei Paesi membri dell'UE hanno partecipato all'adozione del regolamento, sia perché, infine, le disposizioni in esso contenute possono in alcuni casi prestarsi proprio a favorire il forum shopping e il forum running, ciò che preme evidenziare è che la previsione dell'art. 4 persegue l'obiettivo sopra dichiarato, ampliando illimitatamente il novero delle scelte per i coniugi sulla legge regolatrice della separazione e del divorzio nell'ottica della flessibilità. Per carattere universale della legge regolatrice deve intendersi, infatti, che ai rapporti ed alle controversie che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento possa applicarsi, oltre alla legge di uno dei paesi partecipanti, quella di uno Stato membro dell'Unione, ma non partecipante alla cooperazione rafforzata, o, addirittura, quella di un paese terzo rispetto all'Unione europea. Ad onor del vero, la previsione dell'art. 4 potrebbe creare indubbie difficoltà sul piano pratico, perché porrebbe a carico dell'organo giudicante il non semplice onere di conoscere la legge straniera richiamata. Per coadiuvare l'autorità giurisdizionale competente, il regolamento prevede che essa possa avvalersi dell'aiuto fornito dalla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione del Consiglio n. 2001/470/CE, del 28 maggio 2001, che potrebbe intervenire per fornire assistenza sul contenuto della legge straniera. Va infine evidenziato che la previsione del carattere universale della legge applicabile subisce diversi limiti descritti nello stesso Regolamento n. 1259/2010, come nel 16° considerando che recita «La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali riconosciuti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», conseguendone che se i coniugi scelgono concordemente la disciplina di uno Stato estero che non rispetta i diritti fondamentali dei Trattati istitutivi, ad es. prevedendo una normativa che non assicura un elevato o adeguato livello di tutela della prole rispetto agli standard normativi europei, il giudice nazionale non applicherà la legge. Un secondo limite è contenuto nell'art. 12 del Regolamento ed attiene al rispetto dell'Ordine pubblico interno, per cui il giudice nazionale adito, in deroga al carattere universale sancito nell'art. 4, non applicherà la disciplina normativa estera indicata dalle parti, laddove contenga principi e norme in materia di separazione o divorzio che contrastino palesemente ed in modo insanabile con l'ordine pubblico dell'ordinamento interno, prevedendo ad es. disparità di trattamento basata sul sesso. Altra deroga, ma circoscritta, è contenuta nell'art. 11 che recita «Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato»; ne deriva che quando le parti incardinano il giudizio indicando la legge regolatrice della loro separazione o del loro divorzio, il giudice adito dovrà applicarne solo le norme materiali, non operando quelle di diritto internazionale privato.

Bibliografia

V. sub art. 3 Reg. n. 1259/2010.

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