Legge - 1/12/1970 - n. 898 art. 12 terArt. 12-ter. 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore. 2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro. 3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1). (1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 1, della Legge 6 marzo 1987, n. 74. InquadramentoNorma che concorre a integrare la disciplina dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi successivi al divorzio, insieme a quelle in materia di pensione e assegno a carico dell'eredità di cui agli artt. 9 , 9- bis , 12 e 12-ter della l. 1 dicembre 1970, n. 898 , con riguardo ai diritti spettanti a genitori divorziati, in ragione della morte di un figlio deceduto per fatti di servizio. Si tratta di una fattispecie nella quale la pensione è, per legge, suddivisa tra gli ex coniugi e nella quale il relativo diritto sorge come effetto automatico del verificarsi della situazione di fatto che ne costituisce il presupposto. La dottrina afferma che, in conseguenza, ciascuno dei coniugi-genitori può agire direttamente nei confronti dell'ente previdenziale per il riconoscimento del proprio diritto. Attribuzione di quota di pensioneAi genitori, in quanto congiunti, spetta la pensione di reversibilità attribuita per la morte del figlio; la nozione è la stessa di cui all' art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 , riferita alle prestazioni che spettano ai congiunti per la morte del lavoratore dipendente pubblico o privato o di altro soggetto coperto da assicurazione sociale, in questo caso deceduto per causa di servizio. Si ritiene indifferente che il figlio sia deceduto prima o dopo il divorzio. La quota di ciascun genitore è stabilita dalla legge nella metà dell'intero: la norma prevede che l'ente erogante provvede a ripartire la prestazione automaticamente in parti eguali a ciascun genitore. L'applicazione dell'art. 12-ter è stata estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso dall' art. 1, comma 25, della l. n. 76/2016 . ConsolidamentoAlla morte di uno dei genitori, la quota spettante al medesimo si consolida automaticamente in favore dell'altro. Il consolidamento scatta automaticamente e, quindi, prescinde dalle condizioni concrete del genitore in capo al quale avviene; non occorre l'accertamento di altre condizioni, non richieste dalla legge, quali l'inabilità a proficuo lavoro (C. conti reg. Puglia, sez. giurisd., n. 118/1997, Riv. corte conti 1997, fasc. 5 , 271). BibliografiaAmadio, Macario, Diritto di famiglia, Torino 2016; Aa.Vv. Il codice civile commentato, Milano, 2023; Bartolini, La riforma del processo civile, Piacenza, 2023; Sesta, Manuale del diritto di famiglia, 10° ediz., Padova, 2023; Bartolini, La riforma del processo civile, Piacenza, 2023; F. e M. Bartolini, Commentario sistematico del diritto di famiglia, Piacenza, 2016, 113 ss.; Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, 10° ediz., Torino, 2022; Bonilini, (a cura di) Trattato di diritto di famiglia, Padova, 2022; Califano, La famiglia ed i figli nella Costituzione italiana, in I diritti costituzionali, a cura di Nania e Ridola, Torino 2006; Carratta, Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia. D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 e D.Lgs. . 2024, n. 216, Torino, 2024; Danovi Filippo Le nuove regole processuali avvicinano separazione e divorzio, Giur. It.,2024, 10, 2259; Danovi, Le nuove regole processuali avvicinano separazione e divorzio; De Filippis, Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia, Milano, 2023; Giordano, Simeone (a cura di), La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, Milano, 2023; Gascone, Ardesi, Gioncale, Diritto di famiglia e minorile, Milano, 2021; Ninatti, Famiglia e integrazione europea, in Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a cura di Gianniti, in Commentario del codice civile e dei codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di De Nova, Bologna-Roma 2012; Principato, I profili costituzionali della famiglia come canone ermeneutico, soggetto giuridico e fattispecie, in Giur. cost. 2015; Ruscello, Diritto di famiglia, Milano, 2020; Sesta, Manuale del diritto di famiglia, 10° ediz., Padova, 2023. |