Regolamento - 20/12/2010 - n. 1259 art. 3 - Definizione

Gustavo Danise
Aggiornato da Francesco Bartolini

Definizione

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni seguenti:

1) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale in virtù della decisione 2010/405/UE o in virtù di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2) «autorità giurisdizionale»: tutte le autorità degli Stati membri partecipanti competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Inquadramento

Gli artt. 2 e 3 si occupano rispettivamente dei rapporti con il Regolamento n. 2201/2003, la cui applicabilità è espressamente salvaguardata ed anzi le disposizioni dei due regolamenti sono destinate ad integrarsi, e delle definizioni di «Stato membro partecipante» ed «autorità giurisdizionale», mutuando una tecnica definitoria oramai consolidata nella normazione europea.

Rapporti con il Regolamento (CE) n. 2201/2003

Coerentemente con il 10° considerando, che dispone «Il presente regolamento, sia nell'ambito di applicazione sostanziale sia nelle disposizioni, dovrebbe essere coerente con il regolamento (CE) n. 2201/2003. Non dovrebbe tuttavia applicarsi all'annullamento del matrimonio», l'art. 2 del Regolamento «fa salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003», relativo alla competenza giurisdizionale nonché al riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Si è trattato di un'aggiunta dell'ultima ora, in quanto tale previsione non era contenuta nella Proposta del 2010, ed occorre anche evidenziare come tale previsione sembri inutile e superflua in quanto i due regolamenti regolano settori che, pur presentando indubbi profili di complementarità, sono oggettivamente diversi e non destinati ad interferire vicendevolmente. Infatti, la scelta del giudice dinanzi al quale proporre il giudizio di separazione o divorzio ed il riconoscimento in ciascun Stato delle sentenze di separazione e divorzio emesse in un altro Stato costituiscono ambiti materiali che non intaccano ed interferiscono sulla scelta della legge applicabile al giudizio di separazione e divorzio. La compatibilità tra i due Regolamenti emerge in modo chiaro dalla loro possibile simultanea applicazione in una stessa fattispecie: un coniuge che ad es. intenda divorziare dall'altro potrà promuovere il giudizio dinanzi al giudice nazionale individuabile sulla base di uno dei sette criteri, a sua scelta, alternativi e concorrenti, stabiliti negli artt. da 3 a 6 del Reg. n. 2201/2003; poi in tale sede, una volta incardinatosi il procedimento, il giudice adito dovrà giudicare la controversia secondo la legge prescelta dalle parti di comune accordo ai sensi dell'art. 5 del Reg. n. 1259/2010 o secondo quella individuabile sulla base dei criteri residuali di cui all'art. 8. In conclusione, anche in assenza della previsione dell'art. 2 in commento, la situazione ipotetica descritta si sarebbe ugualmente verificata perché non esiste un'antinomia tra gli ambiti di applicazione dei due Atti, che sono perfettamente complementari tra loro.

Definizioni

Mutuando una tecnica di normazione frequentemente impiegata nel diritto dell'Unione europea, sperimentata anche in altri Atti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile (cfr. art. 2 del Reg. CE n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e l'art. 2 del Reg. CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), l'art. 3 del Reg. n. 1259/2010 stabilisce cosa debba intendersi, ai fini dell'applicazione del Regolamento, per «Stato membro partecipante» e «Autorità giurisdizionale». La prima delle due espressioni, che non richiede particolari approfondimenti, si riferisce ai quattordici Stati membri che hanno preso parte sin dall'inizio alla cooperazione rafforzata che ha condotto all'adozione del regolamento, ed agli altri Stati membri che in futuro dovessero aderirvi ai sensi dell'art. 20, par. 1, comma 2, del TUE, secondo la procedura di cui all'art. 331 del TFUE. La formula «Autorità giurisdizionale» include «tutte le Autorità degli Stati membri partecipanti competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione» del regolamento stesso. La definizione ricalca in modo pressoché speculare l'omologa definizione contenuta nell'art. 2, n. 1, del Reg. n. 2201/2003 e comprende tutte le autorità, comunque denominate ed inquadrate nell'ordinamento interno, cui spetti, in forza delle norme interne dello Stato membro partecipante, il compito di pronunciarsi su una domanda di separazione personale o divorzio e di costituire il collegio giudicante. Tale nozione ha una valenza «funzionale» e non «soggettiva», per cui vi rientrano tutti i pubblici ufficiali che, pur non esercitando funzioni strictu sensu giurisdizionali, posseggano ed esercitino competenze nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio. Limitatamente al nostro ordinamento, il riferimento è agli ufficiali dello stato civile innanzi al quale ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 132/2014 i coniugi possono comparire direttamente e congiuntamente per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. In tal caso il procedimento è definito da un «non-giudice», ossia da un altro pubblico ufficiale cui però l'ordinamento conferisce la funzione di definire i procedimenti di separazione e divorzio con efficacia costitutiva, omologando l'accordo delle parti.

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