Codice Civile art. 238 - Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita (1) (2).

Francesco Bartolini

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita (1) (2).

[I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio (3) e il possesso di stato conforme all'atto stesso (4).

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 94 l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) L’art. 13, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la rubrica. Il testo recitava: «Atto di nascita conforme al possesso di stato». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. L'articolo era stato sostituito dall'art. 94 l. 19 maggio 1975, n. 151.

(3) L’art. 13, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito le parole: «233, 234, 235 e 239», con le parole: «234, 239, 240 e 244», e ai sensi dell'art. 105, dello stesso d.lg., le parole «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole: «figlio nato nel matrimonio». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. V. anche quanto stabilito, ora, negli artt. 74, 250 ss. e 315.

(4) Seguiva un secondo comma abrogato dall’art. 13, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo recitava: «Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Inquadramento

Atto di nascita e possesso di stato ad esso conforme danno luogo ad una funzione costitutiva dello stato di figlio. In presenza di questa convergente situazione nessuno (salvi gli eccezionali casi menzionati nella disposizione) può reclamare uno stato diverso da quello che da essa risulta. Per la dottrina, si tratta di un caso nel quale alla realtà si è fatta prevalere l'apparenza, di tal forza da non poter essere contrastata (Cattaneo, 1988, 152; Galgano, 617). Non si verifica l'effetto preclusivo della irreclamabilità in un tassativo numero di casi:

- nullità del matrimonio dichiarato per incesto (la l. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso il riferimento che l'art. 128 faceva al caso della nullità per bigamia);

- nascita del figlio dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione della separazione consensuale o dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice (art. 234);

- quando è ammessa l'azione di reclamo dello stato di figlio (art. 239);

- quando è ammessa l'azione di contestazione dello stato di figlio (art. 240);

- quando è ammessa l'azione di disconoscimento della paternità (art. 244).

La dottrina (Celentano, Lume, Sica, 104) osserva che l'unico richiamo che ha conservato un significato è quello riferito all'art. 234 e che, dopo le riforme del 2013, il richiamo alle altre norme è attualmente privo di coerenza.

Non è ammessa la querela di falso avverso l'atto di nascita, al quale è conforme il possesso di stato, posto che, per tal modo, sarebbe eluso il divieto di contestazione della legittimità (Cass. 3294/1954). Per Cass. 1279/1973 l'applicabilità delle norme sul matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato se risultano insussistenti i fatti indicati nell'art. 237, secondo comma.

Bibliografia

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