Codice Civile art. 274 - Ammissibilità dell'azione (1) (2) (3).

Valeria Montaruli
Francesco Bartolini

Ammissibilità dell'azione (1) (2) (3).

[I]. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata [279 2] (4).

[II]. Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso [737 c.p.c.]. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

[III]. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

[IV]. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio [78 c.p.c.].

(1) L’art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale», con: «Capo V. "Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità"»

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 23 novembre 1971, n. 1047.

(3) La Corte cost., con sentenza 10 febbraio 2006, n. 50 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(4) Comma così sostituito dall'art. 117 l. 19 maggio 1975, n. 151. Successivamente la Corte cost., con sentenza 20 luglio 1990, n. 341 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio».

Inquadramento

La Corte cost. n. 50/2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, argomentando quanto segue. L'evoluzione della disciplina procedimentale del giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale ha totalmente vanificato la funzione in vista della quale esso era stato originariamente previsto dal legislatore e il giudice è abilitato dalla norma attualmente in vigore a dare alla sua cognizione l'estensione ritenuta più opportuna e pertanto tale da spaziare, alla luce della giurisprudenza di legittimità, dalla ammissione di accertamenti tecnici idonei a definire il giudizio di merito, senza che ciò incida sulla necessità della sua successiva proposizione, fino alla sufficienza delle sole affermazioni della parte ricorrente. Si è ritenuto che il meccanismo processuale di cui alla norma impugnata, peraltro, in palese contraddizione con la sua funzione «preventiva», si prestasse ad incentivare, per la sua stessa struttura, strumentalizzazioni, oltre che da parte del convenuto, anche da parte dello stesso attore che, attraverso una accurata programmazione della produzione probatoria, è in grado di assicurarsi, non essendo il provvedimento di inammissibilità suscettibile di passare in giudicato, una reiterabilità, a tempo indeterminato, della istanza di riconoscimento, con la conseguenza che, proprio a fronte di iniziative effettivamente vessatorie, il convenuto potrebbe non esserne mai definitivamente al riparo. L'intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma fa sì che il giudizio di ammissibilità ex art. 274 c.c. si risolva in un grave ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., e ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica, e violi il precetto sulla ragionevole durata del processo, gravato di una autonoma fase, articolata in più gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia priva di qualsiasi funzione, senza considerare, poi, che l'evoluzione della tecnica consente ormai di pervenire alla decisione di merito, in termini di pressoché assoluta certezza, e in tempi estremamente concentrati.

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