Legge - 31/05/1995 - n. 218 art. 36 - Rapporti tra genitori e figli.Rapporti tra genitori e figli. 1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilita' genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio1. [1] Comma modificato dall' articolo 101, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 , a decorrere dal 7 febbraio 2014. InquadramentoLa legge che disciplina i rapporti tra figli e genitori è quella nazionale del figlio. Tuttavia, poiché il criterio di collegamento non è fissato nel tempo, occorrerà tener conto delle eventuali variazioni di cittadinanza del figlio successive alla nascita (Ballarino, 2016, 211). Peraltro, il criterio posto dalla norma in esame potrebbe comportare un trattamento discriminatorio dei figli nei rapporti con i genitori nelle ipotesi in cui i figli abbiano cittadinanze diverse (Menegazzi Munari, 1240). PremessaCon la legge n. 218 del 1995 è stato introdotto un criterio di collegamento per individuare la legge applicabile ai rapporti tra genitori e figli diametralmente opposto a quello dettato dall'art. 20, comma 1, disp. prel. c.c. facente riferimento alla legge nazionale dei genitori.Peraltro, tale criterio era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, per contrasto con gli art. 3 comma 1 e 29, comma 2, Cost. nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi nella quale siano noti entrambi i genitori e manchi un legge nazionale ad essi comune, sanciva la prevalenza della legge nazionale del padre (Corte cost. n. 477/1987, in Cons. St. 1987, II, 1814). Tale dichiarazione di incostituzionalità della norma in questione, però, non è stata causata da una più attenta valutazione dei diritti dei figli rispetto a quelli dei genitori, quanto dall'esigenza di una più equa ripartizione dei diritti tra padre e madre, poiché in detta disposizione, nel caso in cui i genitori fossero stati di diversa nazionalità, la prevalenza tra le due leggi richiamate, nel disciplinare i rapporti con i figli, veniva data sic et simpliciter a quella nazionale del padre, mentre la legge della madre, veniva in rilievo, al fine di regolare i rapporti con i figli, solo nel caso in cui il padre fosse ignoto (Menegazzi Munari, 1221, nt. 4). Criteri di collegamentoLa norma, che presuppone accertata la filiazione, ne disciplina glieffetti, cioè i rapporti tra genitori e figli, indicando quale unica legge competente quella nazionale del figlio. Il criterio di collegamento adottato consente di evitare i problemi di coordinamento che potrebbero riconnettersi all'applicazione della legge dei genitori, nel caso in cui gli stessi abbiano una diversa cittadinanza e tiene contro del preminente interesse del figlio (Ballarino, 2016, 210-211). Tuttavia, poiché il criterio di collegamento non è fissato nel tempo, occorrerà tener conto delle eventuali variazioni di cittadinanza del figlio successive alla nascita (in questo senso la norma in esame si differenzia dall'art. 33: Ballarino 2016, 211). La scelta in tal modo operata dal legislatore non è andata esente da critiche, soprattutto in considerazione per le difficoltà che possono sorgere dal frazionamento sotto diverse leggi regolatrici delle relazioni giuridiche familiari, rapporti tra coniugi, rapporti tra genitori e figli, che, pur avendo diversa natura e origine, risultano intimamente connessi (Davì, 597). Invero, non essendo stato fissato alcun preciso momento di riferimento di detta cittadinanza il criterio opera rinviando alla legge risultante, di volta in volta, «nazionale» per il figlio, all'atto della sottoposizione ad un giudice della questione oggetto di controversia, con la palese conseguenza di individuare, per una medesima fattispecie riguardante uno stesso nucleo familiare, soluzioni diverse o, forse, addirittura antitetiche, a seconda del momento scelto (presumibilmente da un genitore) per la sottoposizione a giudizio della questione in discussione (Mosconi-Campiglio, 77). Per altro verso, il criterio posto dalla norma in esame potrebbe comportare un trattamento discriminatorio dei figli nei rapporti con i genitori nelle ipotesi in cui i figli abbiano cittadinanze diverse (Menagazzi Munari, 1240). La disposizione ricomprende nel proprio ambito di applicazione sia i rapporti personali che quelli patrimoniali tra genitori e figli, e, come esplicitamente precisato, la potestà dei genitori sul figlio, espressione che, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 154/2013, è stata sostituita con quella della responsabilità genitoriale. Tuttavia, le cause in materia genitoriale sono ormai regolate, per i cittadini dell'UE, dal Regolamento CE n. 2201/2003 (v. Commento). 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Profili sostanziali, in Corr. Giur. 2013, 525 ss.; Honorati, La nuova legge sulla filiazione e il suo impatto sul diritto internazionale privato, in Leanza-Tizzano-Vassalli-Di Dachenhausen-Mastroianni-De Pasquale-Ciccone (a cura di), Studi in onore di Giuseppe Tesauro, Napoli 2014, 2737 ss.; Lopes Pegna, Riforma della filiazione e diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz. 2014, n. 2, 394; Menegazzi Munari, La disciplina dei rapporti giuridicigenitori-figli alla luce delle nuove norme di conflitto italiane , in Dir. fam ., 1998, 1220 ss.; Mori, Rapporti di famiglia, adozione, protezione degli incapaci e obblighi alimentari, in Corr. Giur. 1995, n. 11, 1243; Mosconi-Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, I, Torino 2015; Picone, Norme di conflitto alternative italiane in materia di filiazione, in Riv. dir. internaz. 1997, 276 ss.; Prosperi, Unicità dello status filiationis e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio, in Riv. crit. dir. priv. 2013, 273; Sperduti, Norme di applicazione necessaria e ordine pubblico, in Riv. dir. int. priv. proc. 1976, 469 ss. |