Codice Civile art. 249 - Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità (1) (2).

Francesco Bartolini

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità (1) (2).

[I]. L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

[II]. L'azione è imprescrittibile.

[III]. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

[IV].Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

[IV]. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245

(1)L’art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione III: " «Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» con: «Capo III. "Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"»

(2) Articolo sostituito dall'art. 21, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo recitava: «Reclamo della legittimità. [I]. L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi. [II]. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Inquadramento

La norma di cui all'art. 249 deve essere letta unitamente agli artt. 244, sesto comma, 245, secondo comma, e 247 che ne completano le disposizioni. Infatti, l'art. 249 stabilisce la regola generale per la quale il soggetto legittimato all'azione di reclamo della paternità è il figlio (deve intendersi, dal contesto normativo, che questi è il figlio concepito o nato durante il matrimonio). A questa regola:

– l'art. 244 aggiunge che, se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, su istanza dello stesso figlio se ha compiuto quattordici anni o su istanza del pubblico ministero o dell'altro genitore quando si tratta di figlio in età inferiore;

– l'art. 245 aggiunge che, se il figlio è interdetto o versa in condizioni di abituale grave infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai suoi interessi, l'azione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore o dell'altro genitore;

– l'art. 247 aggiunge, per la legittimazione passiva, che, se l'azione deve essere proposta nei confronti di persone premorte, minori o altrimenti incapaci, per il minore e per l'interdetto è nominato dal giudice un curatore speciale; se il minore è emancipato o se è inabilitato, l'azione è proposta contro di lui, ma egli deve essere assistito da un curatore speciale, nominato dal giudice; se i contraddittori, padre o madre, sono premorti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate dall'art. 246 (legittimate per trasmissione dell'azione dall'originario titolare morto senza aver esercitato l'azione) o, in mancanza, di un curatore nominato dal giudice.

Si nega, in dottrina, legittimazione attiva ai genitori mentre si estende la legittimazione passiva ai titolari del rapporto di filiazione che si assume essere stato falsamente o erroneamente accertato, dato che la pronuncia deve fare stato anche nei loro confronti (Bianca, Filiaz., 2014, 381). Deve ritenersi obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, in quanto l'azione è una azione di stato (art. 70, primo comma, n. 3). Al pubblico ministero si attribuisce altresì legittimazione a proporre l'azione di reclamo per il caso in cui l'accertamento dello stato costituisca di fatto una questione pregiudiziale all'esercizio dell'azione penale (Cattaneo, Della filiaz., 1988, 253).

L'azione va proposta contro entrambi i genitori ed è imprescrittibile. Devono ritenersi parti necessarie anche i titolari del rapporto di filiazione che si assume essere stato falsamente o erroneamente accertato, in quanto la sentenza è destinata ad avere effetti anche nei loro confronti (Bianca, Filiaz. 2014, 381).

La prova può essere fornita con ogni mezzo (art. 241). Il convenuto nel giudizio, a sua volta, può con ogni mezzo provare l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti in fatto dell'azione esercitata nei suoi confronti.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di riforma del processo civile, ha introdotto il rito unificato per le controversie in materia di stato delle persone, di famiglia e di minori, disciplinato dagli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. Il procedimento si instaura con ricorso. La competenza appartiene al tribunale territorialmente individuato secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione (art. 473-bis.11). Se devono essere adottati provvedimenti riguardanti minori, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza del minore; se vi è stato trasferimento non autorizzato, entro l'anno dal trasferimento la competenza spetta al tribunale dell'ultima residenza abituale del minore. Ricevuto il ricorso, il presidente del tribunale nomina con decreto il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questi. Prima dell'udienza il convenuto deve costituirsi, a pena di decadenze da facoltà difensive. L'attore può controbattere con una memoria scritta alla comparsa del convenuto; il convenuto, a sua volta, può rispondere con memoria scritta che l'attore ha ancora facoltà di contestare, prima dell'udienza. Quando la causa è matura per la decisione il giudice relatore (o istruttore se vi è stata assunzione di mezzi probatori) fissa l'udienza nella quale rimetterà le parti alla decisione del collegio e assegna ad esse tre termini successivi entro i quali esse devono: depositare le conclusioni; depositare la comparsa conclusionale; depositare le memorie di replica (art. 473-bis.28). All'udienza il giudice si riserva di riferire al collegio. La decisione è pronunciata con sentenza depositata entro 60 giorni dalla rimessione. La sentenza è impugnabile con appello.

L'art. 473-bis.2 c.p.c. assegna al giudice, nei procedimenti di nuova proposizione, notevoli poteri d'ufficio per la ricerca della prova, l'integrazione della documentazione e le indagini, anche a mezzo della polizia tributaria.

Effetti del giudicato

L’azione di reclamo è imprescrittibile con riguardo al figlio. È sorta questione in ordine alla imprescrittibilità per i discendenti di costui, in forza della discussa applicabilità dell’art. 2934, comma secondo, c.c. Una parte della dottrina sostiene la tesi affermativa (Cicu, La filiaz., 144; Cattaneo, Della filiaz. leg., 235). Altri studiosi sottolineano la natura eccezionale della norma dettata dall’art. 249 e ne traggono argomento per affermare che la detta imprescrittibilità va riferita soltanto al titolare originario dell’azione di reclamo (De Filippis, Tr. breve dir. fam., 2002, 916). Essa, si sostiene, si trasmette soltanto per via indiretta ai discendenti, e unicamente nelle particolarissime situazioni indicate dalla legge; la specialità della normativa consente deroghe al disposto del cennato art. 2934.

La sentenza che accoglie il reclamo accerta l’esistenza dello status di figlio. Essa, una volta passata in giudicato, deve essere annotata in calce all’atto di nascita del figlio. Con l’esito positivo dell’azione, il figlio assume il nome del padre e perde il cognome che gli era stato attribuito. L’inserimento del figlio in famiglia è a pieno titolo, crea vincoli di parentela ed ha efficacia anche ai fini successori. Avverso la sentenza si ritiene possano proporre opposizione di terzo:

– ordinaria, colui che si ritiene il vero titolare dello status accertato con la pronuncia;

– straordinaria, il coniuge e i discendenti del reclamante, in quanto titolari di situazioni giuridiche dipendenti, ed eventualmente in contrasto, da quelle delle parti nel giudizio di reclamo.

Diritto intertemporale

Ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, disposizioni processuali si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023; ai procedimenti pendenti in tale momento continuano ad applicarsi le norme ante vigenti. Le nuove norme sulle impugnazioni con appello si applicano ai gravami proposti successivamente al 28 febbraio 2023.

Bibliografia

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