Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 14

Mauro Di Marzio

 

1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune  1  2.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 13 della legge 28 marzo 2001, n. 149.

[2] A norma dell'articolo 1 del D.L. 24 aprile 2001, n. 150, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 150/2001.

Inquadramento

La legge sull'adozione disciplina la sospensione del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, per un periodo non superiore ad un anno, «quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore». La disposizione in commento, nel testo vigente, che ha sul punto modificato quello precedente, contempla l'adozione del provvedimento con ordinanza motivata.

A fondamento della previsione sta l'interesse del minore che anima l'intera normativa, restando lo scrutinio sul punto rimesso alla valutazione del giudice.

È stato dunque detto che, in materia di dichiarazione di adottabilità, l'art. 14 della legge 4 maggio 1983, n. 184 disciplina una particolare ipotesi di sospensione del procedimento rimessa alla mera discrezionalità del giudice ed utilizzabile, ove la sospensione si riveli utile nell'interesse del minore, quando, dalle indagini effettuate, emergano elementi contrari all'adozione. (Cass. n. 6295/2014, che ha ritenuto legittima l'omessa sospensione di un procedimento in cui la richiesta di intermediazione per il rimpatrio dei minori, da parte dell'autorità consolare dello Stato di origine, era pervenuta solo in fase decisoria, senza l'effettuazione di alcuna previa indagine sulla nonna materna, dichiaratasi disponibile alla loro accoglienza). Detta sospensione non può essere richiesta una volta che sia intervenuta la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. n. 4410/2006, che ha confermato la sentenza di secondo grado che, nel decidere sulla impugnazione del rigetto della opposizione a dichiarazione dello stato di adattabilità di tre fratelli minori, non aveva aderito alla richiesta di sospensione del giudizio, avanzata dai genitori degli stessi in considerazione della pendenza del processo penale a loro carico per abusi sessuali sui minori; nell'occasione, la Cassazione ha altresì escluso l'applicabilità, nella specie, della sospensione ex art. 295 c.p.c., per la mancanza della condizione della necessaria pregiudizialità della definizione di detto processo penale rispetto al procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, il cui rigetto era stato fondato sulla persistente mancanza di assistenza materiale e morale dei minori e sull'incapacità dei genitori a porvi rimedio, e non già sui presunti abusi sessuali).

Bibliografia

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