Codice Civile art. 309 - Decorrenza degli effetti della revoca.

Francesco Bartolini

Decorrenza degli effetti della revoca.

[I]. Gli effetti dell'adozione [298 ss.] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [37 2 att.].

[II]. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante [463 ss.].

Inquadramento

L'art. 309 contiene due disposizioni diverse, soltanto l'una delle quali in relazione con la rubrica. La prima di esse precisa che gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca; e non è altro che l'espressione di un principio che poteva già trarsi dall'ordinamento processuale, senza necessità alcuna di doverlo ribadire nel codice civile. La seconda disposizione contiene una regola di diritto successorio che avrebbe potuto essere collocata nel testo dell'art. 306. Per essa, se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, questi e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

La disposizione di cui al comma primo rappresenta un elemento che fornisce argomenti di sostegno a favore di coloro che propugnano la teoria c.d. pubblicistica della natura dell'adozione (si veda sub art. 296 c.c.). La sentenza ha valore costitutivo e il mutamento di status da essa creato non può che avere inizio dal momento in cui essa diviene non più impugnabile.

La disposizione di cui al comma secondo è interpretata nel senso che l'indicazione «fatto imputabile all'adottato» va riferita alla revoca dell'adozione e non alla morte dell'adottante. Non ha, in altre parole, importanza che la morte dell'adottante avvenga per una causa addebitabile all'adottato e, in particolare, che sia cagionata da uno dei comportamenti di rilievo penale di cui all'art. 306 (Campanato-Rossi, Manuale dell'adozione nel diritto civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario, Padova, 2003, 92; Procida Mirabelli di Lauro, 597; Sbisà-Ferrando, 279. Contra, Dogliotti, 2002, 263). La norma attribuisce rilevo all'esser imputabile all'adottato la revoca dell'adozione. Questa è causa diretta dell'esclusione dell'adottato e dei suoi discendenti dalla successione dell'adottante. In realtà, la norma citata riguarda soltanto i discendenti dell'adottato. Infatti, l'adottato sarebbe ugualmente incapace di succedere, a motivo della revoca dell'adozione. Con la disposizione citata si aggiunge che la causa di esclusione vale anche per i discendenti di costui, che succederebbero per rappresentazione.

Bibliografia

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