Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 82
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia [ora della giustizia] per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. InquadramentoDispone la norma che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla legge sull'adozione nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono parimenti esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. I benefici previsti dall'art. 80 legge n. 184 del 1983 possono essere concessi soltanto agli affidatari familiari, poiché essi prestano un servizio assistenziale temporaneo socialmente utile, e non anche agli affidatari in vista di futura adozione, i quali devono considerarsi, ai sensi dell'art. 10 legge cit., come affidatari preadottivi e per ciò, stante la stabilità dell'affido preadottivo, come veri genitori del minore (Trib. min. L'Aquila 2 ottobre 1992, Dir. fam., 1993, 226, con nota di Manera). BibliografiaV. sub art. 80 l. n. 184/1983 |