Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 57
Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare: a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e l'ambiente familiare degli adottanti 1; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore. [1] Lettera sostituita dall'articolo 29 della legge 28 marzo 2001, n. 149 e successivamente modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. InquadramentoL'adozione in casi particolari è disciplinata sul piano procedurale dagli artt. 56 e 57 della l. n. 184/1983, in combinato disposto con gli artt. 313 e 314 c.c., cui rinvia l'ultimo comma dell'art. 56. Il procedimento esordisce il deposito del ricorso, per la cui disciplina occorre aver riguardo all'art. 125 c.p.c., e segue forme camerali. Competente è il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il minore, il quale, secondo l'art. 57, è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 44, valutando quindi l'opportunità e la convenienza dell'adozione nell'interesse del minore (Giusti, 555). A tal fine il tribunale deve sentire i genitori dell'adottando e disporre indagini tramite i servizi sociali e di pubblica sicurezza concernenti l'adottante ed il minore e famiglia, al fine di verificare l'idoneità affettiva ed educativa nonché la complessiva situazione dell'ambiente familiare dell'adottante (art. 57, lett. a); le ragioni che spingono l'adottante all'adozione (art. 57, lett. b); la personalità del minore (art. 57, lett. c); le prospettive della convivenza (art. 57, lett. d). All'esito dell'istruzione è pronunciata sentenza con cui il tribunale dà o meno corso all'adozione. Entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'adottante, il pubblico ministero ed il minore possono proporre impugnazione innanzi alla corte d'appello, sezione per i minorenni, la quale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (art. 313, comma 2, c.c.). La legittimazione dei genitori del minore all'impugnazione è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, sia pure con pronuncia interpretativa di rigetto (Corte cost. n. 401/1999). Nello stesso senso si è pronunciata la S.C. la quale ha stabilito che in tema di adozione in casi particolari, per la disciplina del cui procedimento l'art. 56 della legge 4 maggio 1983, n. 184 richiama anche l'art. 313 c.c., dettato per l'adozione di maggiorenni, il necessario adattamento di quest'ultima disposizione (che include l'adottando tra i soggetti legittimati a proporre impugnazione avverso la sentenza del tribunale) all'adozione di un soggetto minorenne impone di ritenere, non potendo i minori stare in giudizio se non rappresentati dai genitori titolari della potestà ovvero dal tutore, che la legittimazione ad impugnare la sentenza del tribunale per i minorenni spetti al legale rappresentante del minore, al quale va pertanto riconosciuta la qualità di parte (Cass. n. 15485/2003; nel caso di specie, il tutore del minore, intervenuto in primo grado, non aveva avuto alcuna conoscenza legale del gravame e non aveva partecipato al relativo procedimento; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, sezione per i minorenni). Ed anzi, il genitore è legittimato ad impugnare il provvedimento di adozione in casi particolari, ancorché decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale, permanendo la sua qualità di parte nel relativo procedimento; infatti, non sono desumibili dalla normativa vigente elementi idonei ad escluderla, sia perché l'art. 313 c.c., richiamato dall'art. 56 della legge 4 maggio 1983, n.184, riferendosi all'adozione di maggiorenni, ovviamente non prevede la legittimazione ad impugnare dei genitori, sia perché essi, in quanto titolari di un'autonomia valutativa in ordine all'individuazione delle soluzioni di maggior utilità per il minore, hanno una posizione processuale propria, che mal si concilia con limitazioni imposte al potere d'impugnazione (Cass. n. 6051/2012). Contro la sentenza d'appello è può proporsi ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c. Difatti, il provvedimento di adozione dei minorenni in casi particolari, in virtù della novellazione dell'art. 313 c.c., da parte dell'art. 30 legge n. 149 del 2001, richiamato dall'art. 56 legge n. 184 del 1983, ha forma e natura di sentenza e, conseguentemente, se emesso in sede di gravame dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione, per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c. (Cass. n. 22350/2004; Cass. n. 10265/2011; in precedenza la S.C. ammetteva il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., per violazione di legge, soltanto contro il provvedimento che accoglieva la domanda di adozione, attesa la provvisorietà del provvedimento di rigetto: Cass. n. 4527/1991; Cass. n. 4258/1995; Cass. n. 9795/2000). In applicazione dell'art. 314 c.c., cui rinvia l'ultimo comma dell'art. 56 l. n. 184/1983, la sentenza che pronuncia l'adozione, una volta divenuta definitiva, deve essere trascritta, a cura del cancelliere del tribunale sull'apposito registro e comunicata all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Artt. 58-67 [Omissis] BibliografiaAstiggiano, L'adozione di maggiori d'età, in Cagnazzo, Preite, Tagliaferri, Il nuovo diritto di famiglia, I, Profili sostanziali, processuali e notarili, Milano, 2015; Astiggiano, Dogliotti, Le adozioni, Milano, 2014; Autorino Stanzione, Stato di abbandono e diritto del minore a rimanere presso la propria famiglia di origine, in Fam. e dir. 2013, 673; Bianca, Diritto civile, 2.1, La famiglia, Milano, 2014; Ceroni, L'affidamento familiare, in Cagnazzo, Preite, Tagliaferri, Il nuovo diritto di famiglia, I, Profili sostanziali, processuali e notarili, Milano, 2015; Dogliotti, 'affidamento familiare e il giudice tutelare, in Dir. fam. pers. 1992, 82; Dogliotti, Affidamento e adozione, in Tr. Cicu e Messineo, Milano, 1990; Fadiga, L'adozione legittimante dei minori, in Tr. Zatti, II, Milano, 2012, 853; A. Finocchiaro, M. 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