Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 21

Mauro Di Marzio

 

1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato  12.

[1] Articolo  sostituito dall'articolo 18, legge 28 marzo 2001, n. 149.

[2] A norma dell'articolo 1 del D.L. 24 aprile 2001, n. 150, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 150/2001.

Inquadramento

Gli artt. 17-21 regolano l'impugnazione della sentenza e i suoi effetti. L'impugnazione in appello contro la sentenza di primo grado va proposta entro 30 giorni dalla notificazione e si svolge dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale osserva anch'essa il rito camerale pronunciando sentenza in camera di consiglio all'esito di ogni più opportuno accertamento. I genitori sono litisconsorzi necessari anche nel giudizio di appello (Cass. n. 20243/2021). L' art. 17 dalla legge n. 184/1983 , nel disciplinare il giudizio d'appello avverso la sentenza che dichiara lo stato d'adottabilità, consente ma non impone alcuno specifico accertamento, essendo piuttosto volto ad imprimere un iter celere dell'impugnazione (laddove prevede la fissazione dell'udienza entro sessanta giorni dal deposito dell'atto d'appello ed il deposito della sentenza entro quindici giorni dalla pronuncia) in considerazione dell'interesse del minore alla sollecita definizione del suo status; sicché trattandosi di attività istruttoria rimessa alla discrezionalità della Corte d'Appello la relativa omissione –indice della ritenuta non indispensabilità dell'indagine – non è suscettibile di ricorso per cassazione per violazione di legge ( Cass. n. 1932/2017 ).

Il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello si propone entro 30 giorni dalla notificazione per motivi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell' art. 360 c.p.c. , ossia per violazione di legge, errores in procedendo e vizio di motivazione.  Si rammenti che la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello, effettuata ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 184/1983 , è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo, tenuto conto che la natura di lex specialis, da riconoscere alla previsione di detto termine, induce a escludere l'applicabilità della norma generale di cui all' art. 133 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta mediante strumenti telematici (Cass. n. 3854/2021).

La notifica del cancelliere mediante pec della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità fa decorrere il termine breve di trenta giorni per il ricorso per cassazione. E cioè, in tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione (Cass. I, n. 10971/2023).

Gli artt. 15, ultimo comma, e 17, comma 2, della l. n. 184 del 1983 postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo, a tal fine, un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione ex officio. Pertanto, l'omesso deposito della copia notificata della sentenza avverso cui sia stato proposto ricorso per cassazione non determina l'improcedibilità di quest'ultimo ove risultino, ex actis, la notificazione della prima e l'impugnazione tempestiva (Cass. n. 21193/2016).

La notificazione d'ufficio della sentenza della corte d'appello ex art. 17 della l. n. 184/1983, da cui decorre il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, può essere effettuata non solo mediante ufficiale giudiziario ex art. 137 c.p.c. bensì anche mediante notificazione della cancelleria a mezzo posta elettronica ex art. 149 bis c.p.c. (Cass. I, n. 10106/2018). Ed infatti, in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenuto conto che la natura di lex specialis, da riconoscere alla previsione di detto termine, porta ad escludere l'applicabilità della norma generale, posta dall'art. 133 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta per via telematica, atteso il chiaro tenore dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012, conv., con modif., nella l. n. 221/2012, posto che il principio acceleratorio, sotteso alla disciplina in esame, trova la sua ratio nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all'assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggior impegno (Cass. VI-I, n. 29302/2017).

Effetti della pronuncia sullo stato di adottabilità

Con il passaggio in giudicato della sentenza la dichiarazione dello stato di adottabilità diviene definitiva. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il tribunale per i minorenni adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore (art. 19 l. 4 maggio 1983, n. 184).

Tuttavia lo stato di adottabilità è per sua natura provvisorio, giacché prelude all'inserimento del minore nella nuova famiglia attraverso l'adozione. D'altronde lo stato di adottabilità o venir meno per revoca ovvero per il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 20 l. 4 maggio 1983, n. 184). La revoca, in particolare, è pronunziata su istanza del procuratore della Repubblica, dei genitori e del tutore nell'interesse del minore quando risulti che è venuto meno lo stato di abbandono. La revoca dello stato di adottabilità è configurata dall'art. 21 l. n. 183 del 1984 quale istituto eccezionale che, elidendo un precedente provvedimento già sottoposto a un iter procedimentale completo, non ne consente un positivo riesame dietro prospettazione di vizi genetici, o rinnovazione di tutti gli accertamenti ivi compiuti; ed è subordinata alla triplice condizione: a) che siano venute meno le condizioni di cui all'art. 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'art. 15; b) che sussista l'interesse del minore alla revoca; c) e che non sussista un affidamento preadottivo in atto.

La relativa verifica non deve essere tuttavia incentrata dal giudice minorile su generiche presunzioni circa il perdurare del giudizio di (in)adeguatezza dei genitori, ma compiuta caso per caso e con riferimento alla fattispecie sottoposta al suo esame onde stabilire, specie quando il procedimento di adottabilità si è svolto nel periodo considerato dall'art. 5 della Convenzione di Strasburgo 24 aprile 1967 in materia di adozione di minori, se vi sia la prova di sopravvenienze positive idonee a far venire meno lo stato di abbandono; e se l'eventuale rientro nella famiglia di origine possa causare pregiudizi al minore (Cass. n. 9958/2010; nel senso della preclusione della revoca in caso di affidamento preadottivo v. pure Cass. n. 4537/2008). Il provvedimento di revoca, da adottarsi con decreto, è suscettibile di reclamo dinanzi alla sezione minorile della corte d'appello.

Bibliografia

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